Riforma processo civile: le nuove disposizioni in materia di udienza
26 Ottobre 2022
Premessa
Diverse modifiche sono state apportate dalla riforma del processo civile, entrata in vigore con il d.lgs. 149/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, rispetto alla direzione dell'udienza, alla possibilità di tenere udienza tramite collegamenti audiovisivi a distanza e, infine, con riferimento alla possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. In particolare la legge delega n. 206/2021 prevedeva, all'art. 1, comma 17, lett. l) e m), la necessità di “prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza..” e di “prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice”. Si tratta di modifiche che da un lato stabilizzano il regime dell'emergenza avuto durante la pandemia da Covid-19, dall'altro lato hanno una evidente funzione acceleratoria nella parte in cui prevedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Tuttavia resta la perplessità dovuta al superamento definitivo del canone della oralità del processo civile, come del resto autorevole dottrina aveva già evidenziato. Si era infatti notato come il canone dell'oralità che aveva informato il nostro codice di rito nella volontà dei patres, si avviava verso un inesorabile tramonto (per tutti si veda Picardi, Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura, in Riv. trim., 1973, 1 e ss.); o ancora si era affermato che “se il Novecento è stato il secolo dell'oralità, tutto lascia presagire che il Duemila sarà il secolo dei computer e del processo telematico” (Cipriani, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, in Riv. dir. civ., 2003, 44 e ss., spec. 64). Nel codice novellato, con riferimento allo specifico tema dell'udienza telematica, sono state pertanto inserite due norme nuove, ossia gli artt. 127-bis e ter c.p.c. e si è introdotto un nuovo terzo comma nell'art. 127 c.p.c., oltre al nuovo art. 196-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Bisogna sottolineare che, a parte le disposizioni ora in commento, la legge delega e il relativo decreto attuativo hanno su più fronti operato in funzione del rafforzamento del processo civile telematico in tutti i procedimenti compresa la Corte di Cassazione, prevedendo altresì per quest'ultima la possibilità di svolgere la camera di consiglio sempre in modalità telematica; è stato introdotto l'obbligo di deposito telematico degli atti, sono state incrementate le modalità di notifica telematica; si è infine inserito, all'interno delle disposizioni di attuazione del c.p.c. un nuovo intero Titolo, il V-ter, relativo alle disposizioni attinenti alla giustizia digitale. A norma del nuovo terzo comma dell'art. 127 c.p.c., il giudice può disporre, ai sensi degli artt. 127-bis e ter c.p.c. che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte. Si tratta della formalizzazione, all'interno della norma generale sulla direzione dell'udienza, dei poteri consacrati dalle due norme successive di nuova introduzione. Trattasi, all'evidenza, di un potere discrezionale come indicato chiaramente dall'uso del verbo “può”, salvo indicare nelle norme di nuovo conio i vincoli all'esercizio di tale potere. Di questo ci occuperemo nel prosieguo. Ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c. di nuova introduzione il giudice può disporre che l'udienza, anche pubblica, si svolga tramite collegamenti audiovisivi a distanza, “quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”. Di conseguenza non è possibile svolgere in forma telematica l'udienza laddove sia necessaria la presenza di altre parti rispetto a quelle ora citate; come ad esempio testi da escutere, soggetti che debbano rendere sommarie informazioni e, in ogni caso, ulteriori soggetti diversi da quelli specificamente indicati dalla norma. Per evitare dubbi interpretativi, chiarisce la Relazione illustrativa, che la disposizione specifica che l'udienza telematica può avere luogo anche in caso di udienza pubblica (e in quest'ultima ipotesi l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. di nuova introduzione rinvia ai provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero di Giustizia). Il secondo comma della norma prevede che il provvedimento con cui il giudice dispone lo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti audiovisivi a distanza deve essere comunicato alle parti almeno 15 giorni prima dell'udienza. Ciò al fine di consentire alle parti costituite, come prevede il secondo comma della disposizione di nuovo conio, di chiedere entro 5 giorni dalla comunicazione, che l'udienza si svolga in presenza invece che in modalità telematica. Il giudice provvede entro i cinque giorni successivi con decreto non impugnabile con cui può anche scindere la modalità di svolgimento dell'udienza, prevedendo che per le parti che ne hanno fatto richiesta l'udienza si svolga in presenza, mentre per le altre si svolga in collegamento audiovisivo. Resta salva comunque per queste ultime, ossia quelle che non hanno fatto richiesta di svolgimento dell'udienza in presenza, di partecipare comunque in presenza una volta che sia autorizzata dal giudice tale scissione. In presenza di particolari ragioni di urgenza prevede il terzo comma della nuova disposizione che i termini di cui al secondo comma possano essere abbreviati dal giudice, dandone atto nel provvedimento. Poiché la norma fa riferimento generico ai “termini di cui al secondo comma” si deve ritenere che l'abbreviazione possa riguardare tutti i termini previsti dalla disposizione e, pertanto, il termine di 15 giorni per la comunicazione alle parti costituite; il termine di 5 giorni assegnato alle parti per chiedere che l'udienza si svolga in presenza e, infine, il termine di 5 giorni per il provvedimento del giudice. Trattandosi di termini già piuttosto stringenti sembra difficile, in ogni caso, ipotizzare una possibile abbreviazione. All'art. 127-bis c.p.c. fa da necessario pendant l'art. 196-duodecies delle disposizioni di attuazione del c.p.c. introdotto sempre dalla riforma del processo civile. Tale norma detta le modalità di svolgimento dell'udienza telematica prevedendo che essa debba essere tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, ove non sia pubblica, la riservatezza. Si prevede altresì che si applichi l'art. 84. Nel verbale di udienza telematica si deve dare atto della dichiarazione di identità dei presenti che devono assicurare che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui si collegano all'udienza. La funzione “video” deve essere tenuta attiva per tutta la durata dell'udienza ed è invece vietata la registrazione. Il luogo “telematico” da cui il giudice si collega viene considerato a tutti gli effetti di legge “aula d'udienza” e l'udienza si considera comunque tenuta nell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende il procedimento. La norma termina con un rinvio ai provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia che ha il compito di individuare e regolare i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità tramite le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa (tranne nelle ipotesi in cui l'udienza non sia pubblica, come indicato nel primo comma della disposizione). L'art. 127-ter c.p.c. prevede che l'udienza, pur se fissata in precedenza, possa essere sostituita dal giudice con il deposito di note scritte che contengano soltanto le istanze e le conclusioni, laddove non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal p.m. e dagli ausiliari del giudice. La stessa sostituzione dell'udienza può aversi laddove ne facciano richiesta tutte le parti costituite. Tale norma, lungi dal far parte delle disposizioni afferenti alla digitalizzazione del processo, prevede, invece, la sostituzione dell'udienza con note scritte. La finalità avuta di mira dal legislatore è l'accelerazione del procedimento; evitando l'udienza e sostituendola con il deposito di note scritte si riduce la durata del procedimento, considerando, altresì, che a norma del terzo comma della disposizione il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte di parte. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito delle note scritte sostitutive. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione e il giudice deve provvedere nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile. La richiesta concorde delle parti non può essere disattesa visto che il penultimo capoverso del secondo comma della norma stabilisce che in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, il giudice dispone in conformità alla richiesta. Infine la norma prevede che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato dal giudice, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle stesse, ovvero fissa l'udienza. Se viene disatteso anche questo termine per il deposito delle note o se nessuna delle parti compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Trattasi in sostanza di una nuova forma di inattività che comporta l'estinzione del processo e che si aggiunge a quella già prevista dall'art. 181 c.p.c. La previsione di nuovo conio è infatti speculare a quella della norma richiamata ove si prevede che se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Data la parificazione del deposito delle note scritte alla udienza correttamente la norma prevede che tale dichiarazione di estinzione possa conseguire non soltanto alla mancata comparizione delle parti all'udienza ma anche al mancato deposito delle note scritte sostitutive. Infine la norma prevede che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza sia considerato data di udienza a tutti gli effetti. La disposizione – che in prima lettura può suscitare alcune perplessità – è stata dettata per ricollegare a questo termine tutti gli effetti che derivano dalla data dell'udienza, quali ad es., chiarisce la Relazione illustrativa alla Riforma del processo civile, il calcolo dei termini stabiliti a ritroso a decorrere dall'udienza. Entrata in vigore
La disciplina transitoria prevista dall'art. 35 del d.lgs. di riforma del processo civile differenzia l'entrata in vigore delle norme prevedendo, in particolare, con riferimento all'obbligo di deposito telematico degli atti l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 anche ai processi pendenti presso tribunali, Corti d'appello e Corte di Cassazione, tranne per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni (per questi ultimi l'obbligo di deposito telematico degli atti parte dal 30 giugno 2023 anche per i procedimenti pendenti); per lo svolgimento delle udienze in forma telematica (ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c. prima analizzato) e per la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (di cui all'art. 127-ter c.p.c.) l'entrata in vigore è fissata sempre dal 1° gennaio 2023; dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti presso giudici di pace e tribunale superiore delle acque pubbliche. In quest'ultima ipotesi si prevede, tuttavia, che con uno o più decreti che non abbiano natura regolamentare il Ministro della Giustizia, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare gli uffici in cui viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 (e pertanto diversi da tribunale, corte di appello, Corte di cassazione, giudice di pace e tribunale superiore delle acque pubbliche) le disposizioni previste dagli artt. 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c. si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dei decreti, non regolamentari, con cui il Ministro della Giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi telematici. Per quanto riguarda specificamente i collegamenti telematici per lo svolgimento delle udienze del processo civile, per il momento la regolamentazione continuerà ad essere dettata dal decreto del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia del 20 marzo 2020 (previsto dall'art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020) fino a quando saranno adottati i nuovi provvedimenti per assicurare e garantire lo svolgimento e la pubblicità dell'udienza tenuta in forma telematica. |