Esterovestizione: sede effettiva della società a fini Ires

La Redazione
31 Ottobre 2022

Secondo una recente sentenza della CTR Friuli Venezia Giulia, residenza fiscale all'estero ma attività stabilmente fissata in Italia fanno desumere l'esterovestizione della società, a fini Ires.

Una società si considera esterovestita quando mantiene attività e oggetto sociale in Italia, ma la residenza fiscale risulta fittiziamente localizzata all'estero, al solo scopo di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa.

In tema di Ires, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, ex art. 73, comma 3, Tuir, la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", è assimilabile alla "sede effettiva" di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative, di direzione dell'ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.

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