Come dimostrare di aver regolarmente proposto opposizione alla sanzione per violazione stradale?
02 Novembre 2022
Nel caso in esame, la ricorrente, dopo aver proposto ricorso avverso due cartelle di pagamento notificate per sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada ed essere risultata soccombente in primo e secondo grado, proponeva ricorso per cassazione.
Col ricorso contestava la decisione impugnata nella parte in cui il tribunale aveva escluso l'estinzione del credito per la sanzione irrogata in virtù della mancata decisione del prefetto sul suo ricorso amministrativo nei termini previsti dall'art. 204 c.d.s.
Secondo i giudici di merito, mancava la prova della regolare presentazione del ricorso, a causa della mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, di cui il Comune contestava la ricezione.
La ricorrente sosteneva tuttavia che la contestazione della avvenuta ricezione del ricorso, da parte del Comune, non sarebbe avvenuta in modo rituale, in quanto il Comune non si sarebbe regolarmente costituito nel giudizio davanti al giudice di pace.
Invero la costituzione del Comune davanti al g.d.p. sarebbe avvenuta senza assistenza di legale e, comunque, tardivamente: di conseguenza, le contestazioni avanzate dallo stesso non avrebbero potuto essere prese in considerazione.
Preliminarmente i giudici di legittimità ritengono infondata la censura relativa alla regolare costituzione dell'ente comunale, evidenziando che in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi. Si deve, infatti, «ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato».
Parimenti infondata viene ritenuta la censura relativa alla tardiva costituzione dell'ente (avvenuta dopo la sua dichiarazione di contumacia e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, a dire di parte ricorrente), in quanto che la costituzione della parte che è stata dichiarata contumace può, infatti, avvenire in qualsiasi momento del procedimento, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 293 c.p.c.).
Il Collegio ha affrontato infine la questione relativa alla prova della ricezione del ricorso (che la ricorrente assumeva di aver inviato alla prefettura a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) affermando che «il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
In tali ultimi casi, «laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato».
Applicando tali principi al caso di specie, ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove ha ritenuto non sufficiente la prova dell'invio della raccomandata, mancando la produzione della ricevuta di ritorno. |