Telecamere condominiali: oltre al cartello serve l’informativa in portineria
02 Novembre 2022
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 300 del 15 settembre 2022. Un residente ha segnalato alla polizia locale la presenza di telecamere senza cartellonistica. All'esito del sopralluogo i vigili hanno relazionato all'Autorità che ha poi richiesto l'intervento del Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di finanza il quale ha riscontrato nel Condominio l'attivazione di «un sistema di videosorveglianza costituito da 4 telecamere delle quali una collocata in prossimità del portone, che riprendeva lo spazio antistante l'accesso allo stabile; una posta nell'abito dell'androne dello stabile che riprende lo spazio antistante all'ascensore; due collocate sul muro antistante il cortile posto sul retro dello stabile, che riprendono il cortile e le rampe di accesso alle cantine e a un appartamento posto nello stabile. Le immagini riprese dalle telecamere venivano visualizzate su di un monitor e memorizzate su un dispositivo di registrazione, entrambi collocati nella portineria. Nel corso dell'accertamento ispettivo veniva altresì verificato che, sul lato sinistro del portone di ingresso allo stabile, era presente un cartello riportante la figura di una telecamera stilizzata, privo però di informazioni relative al titolare e alle finalità del trattamento. Sulla base del sopralluogo effettuato e delle dichiarazioni acquisite agli atti, non è emersa la presenza di ulteriori cartelli, né la disponibilità di un testo di informativa completa, presso i locali della portineria». Questa tipologia di trattamento risulta illecito in relazione ai principi di trasparenza richiamati dagli artt. 5 e 13 del regolamento europeo, specifica il collegio. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza può infatti determinare un trattamento di dati personali. Tale trattamento, prosegue l'ordinanza, «deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi da cui risulti l'indicazione del titolare e delle finalità del trattamento, secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010. Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicati sul segnale di avvertimento stesso, mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi. Nelle Linee guida si prevede inoltre che tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi) per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. Nel caso di specie, la mera apposizione all'ingresso dello stabile di un cartello riportante l'immagine di una telecamera stilizzata, privo di qualsiasi riferimento al titolare del trattamento e alle sue finalità, non consente agli interessati di conoscere gli elementi essenziali del trattamento e di sapere a chi rivolgersi per esercitare i propri diritti». La società proprietaria dell'immobile è stata quindi sanzionata con intimazione ad adeguare il trattamento ai principi fondamentali del regolamento europeo.
Fonte: dirittoegiustizia.it |