Quando vi è soccombenza reciproca?
02 Novembre 2022
Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione avente ad oggetto la possibilità di porre le spese processuali a carico della parte parzialmente vittoriosa, in ordine alla quale si sono sviluppati nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti.
Dopo aver richiamato i diversi indirizzi formatisi sul tema, i giudici hanno aderito all'orientamento che circoscrive la nozione di soccombenza reciproca all'ipotesi di plurime domande contrapposte, formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, «ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale. Tale orientamento, infatti, oltre a risultare maggiormente conforme alla disciplina dettata dal codice di rito, orientata in senso favorevole ad una limitazione della discrezionalità spettante al giudice in materia di regolamentazione delle spese processuali, prospetta una regola di facile e pronta applicazione, idonea a garantire il pieno dispiegamento del diritto alla tutela giurisdizionale, evitando, nel contempo, incertezze operative foriere d'impugna-zioni limitate alle spese, in linea con il principio di ragionevole durata del processo».
In conclusione, le Sezioni Unite giungono ad affermare che «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.». |