Mancata adesione ad un accordo transattivo e configurabilità del danno erariale
03 Novembre 2022
Il sindacato da parte della magistratura contabile opera non solo con riguardo alla scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione, quanto piuttosto anche con riferimento alla scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell'ancor più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella “esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici”.
In tali casi, il danno risarcibile va identificato nel differenziale tra il costo che l'ente ha dovuto sostenere a seguito della soccombenza nel contenzioso e quanto avrebbe potuto essere pattuito per definire la controversia in via bonaria.Il sindacato da parte della magistratura contabile opera non solo con riguardo alla scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione, quanto piuttosto anche con riferimento alla scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell'ancor più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella “esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici”.
In tali casi, il danno risarcibile va identificato nel differenziale tra il costo che l'ente ha dovuto sostenere a seguito della soccombenza nel contenzioso e quanto avrebbe potuto essere pattuito per definire la controversia in via bonaria. |