Inammissibile la prova testimoniale per la comunicazione scritta di licenziamento
03 Novembre 2022
Non è consentita la prova testimoniale di un contratto per cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso in cui il documento sia andato perduto senza colpa. Il suddetto divieto di testimonianza non è superabile ex articolo 421 comma 2, prima parte, c.c., noto essendo che esso, nell'attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli articoli 2721, 2722 e 2723 stesso codice.
(Nel caso di specie, a tale scopo non può supplire il documento prodotto dalla società e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all'estromissione del lavoratore, né la data potrebbe essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente quel divieto di prova testimoniale di cui all'articolo 2725 cpv. c.c.; pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la - controversa - comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege). |