Litisconsorzio facoltativo dei condomini e limiti all’impugnazione

Redazione scientifica
03 Novembre 2022

In questa pronuncia la Corte di Cassazione afferma un rilevante principio riguardante l'ipotesi di litisconsorzio facoltativo creata da più condomini che agiscono nello stesso processo verso un altro condomino, o terzo, a difesa dei rispettivi diritti di proprietà esclusiva.

Nel caso in esame, una pluralità di condomini agiva nei confronti di un altro di loro, che svolgeva attività di ristorazione al pian terreno del fabbricato, per far dichiarare illegittime le aperture praticate sulla facciata per installare tre diverse canne fumarie. Il Tribunale in primo grado rigettò le domande, mentre la Corte d'Appello accolse parzialmente il gravame di alcuni dei ricorrenti originari, imponendo ai ristoratori alcune opere di adeguamento. Ricorreva per la cassazione della sentenza, P.B., ricorrente originario nel primo grado, rimasto contumace nel giudizio d'appello, censurando in vario modo l'opportunità delle statuizioni del giudice di seconde cure.

Il ricorso proposto non ha superato tuttavia il vaglio di legittimità della Suprema Corte, che inquadra la fattispecie de quo come litisconsorzio facoltativo, avendo più condomini agito contro uno di essi a tutela della proprietà; ciascuno di loro sarebbe comunque stato legittimato ad agire singolarmente. In ragione di ciò, non sussiste un rapporto unico e indivisibile tra le cause e, pertanto, ben il giudice potrebbe conoscere utilmente della posizione di un condomino in maniera separata rispetto a quella degli altri.

Nei casi di litisconsorzio processuale di cause, appunto, scindibili, la sentenza è solo formalmente unica, sicché tali cause conservano la loro autonomia anche nella fase di impugnazione qualora l'impugnazione sia proposta solo da alcuni dei condomini e non da tutti. Nei confronti dei non impugnanti, le pronunce sulle domande non impugnate divengono irrevocabili. A ciò consegue che P.B., soccombente in primo grado senza proporre appello, non può dedurre quali motivi del ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condomini: tali questioni sono nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili (Cass. civ., sez. un., 18 giugno 2010, n. 14700).

La Corte di Cassazione afferma quindi il principio secondo il quale «allorché più condomini agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, sicché, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione l'art. 332 c.p.c. e le pronunce non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili. Ne consegue che il condomino, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato gravame in ordine alla domanda da lui spiegata, non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condomini; peraltro, allorché detto appello sia accolto, tanto meno egli può ricorrere per cassazione, stante il difetto di soccombenza, restando eventualmente legittimato, ove la sentenza pronunciata nei rapporti tra le parti rimaste in causa abbia pregiudicato i suoi diritti, a proporre l'opposizione di terzo ai sensi dell'art 404, comma 1, c.p.c., oppure a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ove lamenti che sia l'esecuzione del titolo formatosi inter alios ad incidere sulla sua posizione».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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