Riforma processo civile: un impatto importante sul processo della famiglia

Greta Pizzocri
04 Novembre 2022

La Riforma Cartabia introduce una modifica destinata a mutare il processo della famiglia: l'istituzione del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Premessa

È proprio di questi giorni la notizia del rinvio dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia al 30 dicembre 2022, per quanto concerne il processo penale.

Notizia che sta monopolizzando la stampa per tutte le possibili conseguenze che questo potrebbe avere sulle scadenze dettate dal PNRR e per le considerazioni che l'opportunità di questo rinvio suscita. Non ultime il fatto che il rinvio dell'entrata in vigore della Riforma penale sia dovuto alla gestione del passaggio necessario alla definizione della disciplina transitoria e alla riorganizzazione degli uffici giudiziari coinvolti.

Da qui la mia riflessione va ad un'altra parte della Riforma Cartabia e, precisamente, a quella che riguarda una modifica destinata a mutare il processo della famiglia: l'entrata in vigore del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

La data stabilita per la sua istituzione è decisamente più avanzata rispetto a quella, inizialmente, prevista per la riforma penale, avverrà, infatti, il 31 dicembre 2024 ma entro questa dovrà essere attuata una nuova distribuzione di competenze tra quelle previste, oggi, in carico a tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni. Sarà fondamentale, inoltre, che il Governo decreti tutte quelle norme indispensabili alla gestione dei processi che rimarranno pendenti.

Due tra gli intenti della Riforma: la degiurisdizionalizzazione del numero dei contenziosi e il favor verso la composizione dei conflitti

La decisione di modificare così radicalmente il diritto di famiglia si muove all'interno di un progetto legislativo che sembra, si voler tutelare la famiglia, favorendone il più possibile la funzione sociale ed educativa ma anche concretizzare una degiurisdizionalizzazione finalizzata al contenimento del numero di contenziosi, sostituendo un sistema fondato su una logica avversariale, con una modalità che favorisca ed agevoli la composizione dei conflitti.

Come poter raggiungere questo scopo?

La Riforma Cartabia agisce su diversi fronti:

- estensione della negoziazione assistita familiare ad ambiti nuovi come la disciplina e le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio, la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c.;

- semplificazione delle disposizioni mirate alla determinazione del credito d'imposta, riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, infatti, dovrebbe essere emanato un decreto ministeriale destinato proprio a disciplinare le nuove procedure da seguire per il riconoscimento dei crediti d'imposta, individuando la documentazione da fornire quando si richiede il credito, definire le modalità di controllo sull'autenticità della documentazione stessa e stabilire la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei nominativi dei beneficiari e dei relativi importi destinati ad ognuno.

Credito di imposta che è riconosciuto alle parti nella misura di 500 euro dall'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, nel momento in cui corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli Organismi abilitati, ma che viene aumentato, dal decreto attuativo, a 600 euro.

Il beneficio del credito d'imposta viene esteso anche alle spese che le parti destinano ai compensi degli avvocati, fino al limite di 600 euro.

E il credito d'imposta va a beneficio della parte anche in caso di versamento del contributo unificato per il giudizio estinto perché conclusosi in un accordo di conciliazione (limite di 518 euro);

- incremento della misura di esenzione dall'imposta di registro di cui all'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010, fino al limite di 100.000 euro;

- ridefinizione di alcune tra le figure professionali coinvolte dalla Riforma Cartabia: curatore speciale del minore, mediatori civili, commerciali, familiari e mediatori destinati alla c.d. giustizia riparativa.

L'importanza della formazione di figure professionali coinvolte nella Riforma Cartabia: particolare attenzione alla famiglia

Mediatore familiare - Strettamente connessa alla questione della riorganizzazione di alcune figure professionali, è l'imprescindibilità di una formazione destinata, ad esempio, ai mediatori familiari. Figure professionali specificatamente previste dalla Riforma all'art. 1, comma 23, lett. n), l. n. 206/2021, dove si legge: «che il giudice relatore possa…invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti».

Una formazione che segua regole deontologiche precise secondo quanto previsto dalla l. n. 4/2013 e che riconosca valore a quei parametri che definiscono la figura professionale del mediatore familiare, citati nella Norma Tecnica UNI 11644/2016.

Una formazione integrativa che all'art. 1, comma 23, lett. p), l. n. 206/2021 prevede «[…] che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza».

Curatore speciale del minore - Altra figura professionale che vedrà modificati i suoi confini è quella del curatore speciale del minore. I casi in cui il curatore sarà tenuto all'ascolto del minore sono estesi e le ipotesi di nomina che lo riguardano sono elencate all'art. 1, commi 30 e 31, lett. a) della Legge di riforma.

Per questo motivo, molti sono i corsi nati o giunti a più edizioni sull'osservazione e l'ascolto del minore in ambito civile.

Formazioni molto specifiche che hanno lo scopo comune di coadiuvare quelle figure professionali destinate ad affiancare la famiglia in un'ottica ambiziosa di allontanamento o limitazione di contesti di vittimizzazione.

Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie

Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sarà competete nelle cause che, ad oggi, sono divise tra tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni.

Questa quella che sarà la sua composizione e le competenze previste.

TRIBUNALE UNICO PER LE PERSONE, I MINORENNI E LE FAMIGLIE

Composizione

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 30
(sostituzione R.D. n. 12/1941, art. 50)

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.

Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva, e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall'articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.

Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.

Funzioni
e attribuzioni

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 30
(

inserimento R.D. n. 12/1941, art. 50.1)

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:

a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

Composizione dell'organo giudicante - Per quanto riguarda l'organo giudicante del Tribunale della famiglia, sono previste una sezione circondariale che giudicherà in composizione monocratica e una sezione distrettuale che opererà, in materia civile, in composizione collegiale (tre componenti) mentre, nei procedimenti in materia di adozione, adozione internazionale e dell'adozione in casi particolari, in materia penale e nelle restanti materie attribuite alla sua competenza, giudicherà, con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.

Conclusioni

La riforma che stà coinvolgendo il diritto di famiglia è, senza dubbio, da vedere con gran favore perché tende ad una profonda tutela dei diritti delle persone e della famiglia.

La volontà di approntare un rito unico per tutti i procedimenti in materia di persone, famiglia e minori và di pari passo con l'attenzione rivolta all'individuazione e all'evitamento di episodi di violenza domestica o di genere che inficiano, molto spesso, capacità e volontà nelle persone che le subiscono.
Da qui, l'indispensabilità delle indicazioni deontologiche fornite dalle varie Associazioni professionali di categoria, ove non vi siano albi destinati a figure professionali specifiche e l'obbligo di formazione e aggiornamento previsti per le materie citate in precedenza.

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