Lavoratori in CIGS e formazione obbligatoria: in GU il Decreto sulle sanzioni per mancata attuazioneFonte: DM 2 agosto 2022
04 Novembre 2022
Pubblicato nella GU n. 253 del 28 ottobre 2022, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 agosto 2022, recante i criteri e modalità per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.
Il decreto si applica ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinari di cui al capo III del titolo I e al titolo II del D.lgs. n. 148/2015. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alla formazione prevista dall'art. 25-ter, comma 1, d. lgs. n. 148/2015, comporta l'irrogazione di specifiche sanzioni:
- mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% e il 50%: la sanzione comporta la decurtazione di un terzo delle mensilità di trattamento di integrazione salariale straordinario; - mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50% e l'80%: la sanzione comporta la decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario; - mancata partecipazione in misura superiore all'80%: la sanzione comporta la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Il Decreto specifica che la mancata partecipazione ai corsi proposti, non comporta l'irrogazione di suddette misure sanzionatorie qualora sussista un giustificato motivo tra quelli specificamente di seguito indicati:
Documentato stato di malattia o di infortunio; Servizio civile o di leva o richiamo alle armi; Stato di gravidanza, peri i periodi di astensione previsti dalla legge; Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire; Gravi motivi familiari documentati e/o certificati; Casi di limitazione legale della mobilità personale; Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.
ll servizio ispettivo territorialmente competente, nell'ambito delle verifiche ispettive disposte presso datori di lavoro, accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma di formazione.
L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente, salvo i casi di giustificato motivo, e ne dà comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione della sanzione. |