Qual è l'efficacia probatoria dei verbali della commissione medico-ospedaliera?

Redazione scientifica
07 Novembre 2022

Rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente il valore di prova o di mero indizio da assegnarsi ai verbali della commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 l. 210/1992 nei giudizi di risarcimento per danno da emotrasfusione.

Con l'ordinanza n. 32077/2022, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente il valore di prova o di mero indizio da assegnarsi ai verbali della commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 l. 210/1992 nei giudizi di risarcimento per danni da emotrasfusione.

Come evidenziano i giudici rimettenti, in ordine a tale questione non sussiste uniformità di orientamento interpretativo nella giurisprudenza, atteso che al tradizionale indirizzo sostenuto dalle Sezioni Unite nel 2008 se ne è contrapposto un altro a partire dal 2018.

In particolare, nella nota sentenza n. 577/2008 le Sezioni Unite hanno affermato che «i verbali della commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della l. 210/1992 – istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati – fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento».

Per il successivo decennio la giurisprudenza delle sezioni semplici ha seguito il dettato delle Sezioni Unite, sino ad arrivare ad un novum divergente insorto con Cass. n. 15734/2018, secondo la quale «in tema di danni da emotrasfusione, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla commissione di cui all'art. 4 della l. 210/1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve riteneredetto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero».

Il nucleo argomentativo dell'ordinanza del 2018 si nutre dell'asserto che la commissione medica costituisce una branca del Ministero, in essa radicalmente e solidalmente inserita e tale da rappresentarlo appieno. La sua valutazione positiva del nesso causale diventa, quindi, più che un accertamento, una confessione, che avvince il Ministero non solo per l'emissione di un provvedimento relativo all'attribuzione di una prestazione previdenziale, ma altresì un giudizio civile ove è convenuto mediante un'azione risarcitoria imperniata proprio sul nesso causale tra emotrasfusione e patologia fonte di danni.

La sezione rimettente ritiene tuttavia alquanto problematico riconoscere alle commissioni mediche che intervengono ai fini della indennità di cui alla l. 210/1992, in via di eccezione, un ruolo che ordinariamente ad esse è negato, ovvero oltrepassare l'ordinaria attività accertatoria strumentale ad essa affidata per giungere a farle rappresentare giuridicamente il Ministero della Salute, così da elevare la propria valutazione tecnica a una stabilizzante esternazione di natura confessoria-dispositiva del Ministero stesso.

Il collegio ritiene, altresì e soprattutto, che una siffatta interpretazione non sia compatibile con quanto dichiarato più volte dalle Sezioni Unite sulla natura dell'attività delle commissioni mediche e con quanto ne ha tratto, in questa specifica materia, l'intervento delle Sezioni Unite attuato con la sentenza n. 577/2008: il che induce a ricorrere nuovamente alle Sezioni Unite in forza dell'art. 374 c.p.c.

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