Sequestro di società fallita: no all'azione di responsabilità del curatore verso l'amministratore giudiziario
07 Novembre 2022
Deve escludersi la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore giudiziario che non è un organo sociale e che, simmetricamente a quanto avviene per il curatore fallimentare, risponde solo al giudice che lo ha nominato, il quale ne approva i rendiconti. Sarà dunque il giudice penale, ove ritenga di non approvare i conti di gestione dell'amministratore giudiziario, a disporne la revoca, dimodoché, eventualmente, legittimato ad esperire l'azione di responsabilità nei suoi confronti sarà solo il nuovo amministratore giudiziario. In caso di sequestro di società, se è vero che il curatore fallimentare, in virtù della legittimazione processuale generale a lui riconosciuta nell'esercizio di diritti afferenti la massa dei creditori, può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori volontari prima del sequestro penale, diverso è il caso dell'azione di responsabilità rispetto a condotte tenute dagli amministratori volontari, in pendenza di sequestro, posto che l'amministratore giudiziario gestisce l'intera azienda con tutti i suoi beni mobili, immobili, conti correnti e disponibilità finanziarie e che non residuano beni nel patrimonio sociale, osta al riconoscimento della legittimazione, la necessaria inerenza del danno, eventualmente cagionato, ad un patrimonio. |