Stress lavoro correlato (o distress lavorativo): configurabilità della fattispecie

Domenico Tambasco
08 Novembre 2022

Il Tribunale di Bergamo ha distinto tra la fattispecie del mobbing, che richiede una pluralità di condotte vessatorie sistematiche (elemento oggettivo) sorrette da un percepibile intento persecutorio (elemento soggettivo), e il “distress lavorativo” o “stress lavoro-correlato”.

Se il mobbing si caratterizza in un attacco ripetuto, continuato, sistematico, duraturo, ovvero in un conflitto mirato contro una persona o un gruppo di persone ove deve essere ben percepibile un intento persecutorio, al contrario è ravvisabile lo stress lavoro correlato (o distress lavorativo) nel caso di sovraccarico lavorativo, quantitativo e qualitativo, derivante da una non adeguata organizzazione del lavoro.

Dovendo pertanto riconoscere dignità giuridica anche all'ipotesi dello stress lavoro correlato, definibile come un insieme di reazioni fisiche ed emotive che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore (Niosh, 1999), si configura la violazione dell'art. 2087 c.c. (ed il correlativo diritto al risarcimento del danno eziologicamente connesso alla condotta datoriale inadempiente) nel caso in cui la lavoratrice sia stata vittima di imposizione di responsabilità/mansioni lavorative penalizzanti, in termini di eccedente richiesta rispetto a quella esigibile, con riferimento al suo inquadramento e alle sue capacità professionali, e in confronto con le mansioni svolte dagli altri colleghi.

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