Stress lavorativo e illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto

08 Novembre 2022

Il caso deciso dalla sezione lavoro del Tribunale di Firenze accerta l'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto in ragione del fatto che la malattia patita dal lavoratore era stata causata dallo stress lavorativo a cui quest'ultimo era stato sottoposto, “a fronte degli orari usuranti osservati e del sovraccarico dovuto alla mole di mansioni e responsabilità attribuitegli”.

Spetta il risarcimento del danno al lavoratore che abbia provato la natura eccedente la ragionevolezza dell'orario di lavoro (del quale si presume che il datore fosse a conoscenza, tenuto conto della registrazione attraverso le timbrature) e la mole delle attività a lui assegnate, nonché il nesso eziologico tra le lamentate condotte datoriali ed il pregiudizio non patrimoniale patito.

È conseguentemente nullo, in quanto irrogato in violazione dell'art. 2110, comma 2 c.c. (con relativa condanna alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nei limiti delle dodici mensilità) il licenziamento irrogato per superamento del periodo di comporto, nel caso in cui il lavoratore provi la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia psichica patita e lo stress lavorativo al quale quest'ultimo è stato sottoposto, a fronte degli orari usuranti osservati e del sovraccarico dovuto alla mole di mansioni e responsabilità attribuitegli, dovendo essere escluse le predette assenze per malattia dal computo per la verifica del comporto e non avendo nel caso di specie il datore adempiuto all'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del prestatore di lavoro ex art. 2087 c.c.

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