Liquidazione controllata e procedura esecutiva individuale

09 Novembre 2022

Nè l'aggiudicazione di un bene posto in vendita nel corso di una procedura esecutiva nè il saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario determinano l'estinzione della procedura esecutiva che si conclude, invece, con la distribuzione delle somme da parte del cancelliere.

È possibile accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato se l'unico bene è stato aggiudicato nel corso di una procedura esecutiva?

L'art. 270, comma 5, D.Lgs 14/2019 trattando della apertura della liquidazione, rinvia, quanto agli effetti del decreto, all'art. 150 D.Lgs. 14/2019, in tema di liquidazione giudiziale che a sua volta dispone che dal giorno di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Nella sostanza vengono mantenuti gli effetti disposti dal previgente art. 14 quinques, comma 2, L. 3/2012 che pure inibiva, con il decreto di apertura della liquidazione, l'inizio o il proseguimento di azioni esecutive da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Il problema è stabilire se l'aggiudicazione di un bene posto in vendita nel corso di una procedura esecutiva lo sottragga alla liquidazione del patrimonio.

Così non sembra essere in quanto l'aggiudicazione e nemmeno il saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario determinano l'estinzione della procedura esecutiva che invece si conclude con la distribuzione delle somme da parte del cancelliere.

Invero con l'aggiudicazione si ritiene che il bene non potrà più rientrare nella disponibilità della liquidazione ma potranno essere acquisite le somme da distribuire ai creditori.

Nemmeno il provvedimento del giudice dell'esecuzione che approva il progetto di distribuzione delle somme agli aventi diritto conclude il processo esecutivo se manca la concreta attuazione attraverso la sua distribuzione. In questo senso si segnala un recente decreto del Tribunale Reggio Emilia 17 maggio 2022, con il quale il giudice ha dichiarato l'apertura della liquidazione del patrimonio in presenza di una procedura esecutiva pendente. Il principio si ritiene possa essere applicato anche alle procedure aperte dopo il 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del codice della crisi, che di fatto non ha modificato, per quanto si è trattato, gli effetti dell'apertura della liquidazione.

Vale la pena evidenziare che presentare la domanda di liquidazione, sebbene successivamente alla aggiudicazione del bene pignorato, dà comunque la possibilità al sovraindebitato di ottenere l'esdebitazione di diritto alle condizioni previste dall'art. 280 D.Lgs. 14/2019.

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