Osservatorio sulla Cassazione – Ottobre 2022

La Redazione
10 Novembre 2022

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Ottobre.

Per la determinazione dei compensi degli amministratori serve un'apposita delibera

Cass. Civ. – Sez. III – 25 ottobre 2022, n. 31575, sent.

Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

Abusiva concessione di credito: il curatore può agire verso la banca?

Cass. Civ. – Sez. I – 24 ottobre 2022, n. 31389, ord. interlocutoria

Viene rimessa alla pubblica udienza la questione attinente alla legittimazione ad agire del curatore fallimentare nei confronti della banca per concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in coso, che abbia cagionato una diminuzione patrimoniale della società fallita.

Distrazione di beni ante fallimento: il terzo risponde di concorso in bancarotta se è d'accordo col fallito

Cass. Pen. – Sez. V – 21 ottobre 2022, n. 40023, sent.

Il delitto di ricettazione prefallimentare, di cui all'art. 232, comma 3, n. 2), l.fall., si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale ex artt. 216, comma 1 e 223, comma 1, l.fall.

Omessa vigilanza dei sindaci: il curatore deve provare il danno e il nesso di causalità

Cass. Civ. – Sez. I – 17 ottobre 2022, n. 30383, sent.

Nell'azione esercitata dal curatore fallimentare, ai fini dell'accertamento della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, l'attore deve fornire la prova non solo dell'inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del rapporto di causalità tra l'inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che l'omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l'attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio. Un'inversione dell'onere di provare il nesso causale è configurabile soltanto quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano concretamente impossibile al curatore fornire la relativa dimostrazione, dal momento che in tale ipotesi la condotta del sindaco, che integra la violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società.

Revocabile l'atto di scissione societaria

Cass. Civ. – Sez. III – 14 ottobre 2022, n. 30184, sent.

Ammisisbile l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria, anche in concorso con l'opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c.: trattasi di rimedio volto a una declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., finalizzata a farne valere invece l'invalidità (per nullità o annullamento).

Ineleggibile il sindaco socio della società incaricata della consulenza fiscale

Cass. Civ. – Sez. II – 10 ottobre 2022, n. 29406, sent.

Chi svolge in modo continuativo prestazioni di consulenza sull'oggetto che deve essere controllato da parte del collegio sindacale e sia comunque titolare di un rapporto di natura patrimoniale, si trova in una situazione che compromette in radice la sua imparzialità e indipendenza. La compromissione dell'indipendenza del sindaco sussiste non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando l'attività di consulenza sia prestata, come nel caso in esame, da un socio o collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco.

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