Rinuncia al ricorso per cassazione e statuizione sulle spese processuali
11 Novembre 2022
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale promosso da una S.r.l. contro l'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione.
La S.r.l., controricorrente nel giudizio di cassazione, assumeva che la Corte aveva omesso di pronunciare sulle spese processuali e di porle a carico delle società ricorrenti e rinuncianti nel giudizio di legittimità, atteso che alla rinuncia la S.r.l. e i relativi difensori non avevano prestato adesione.
In motivazione, i giudici di legittimità hanno evidenziato, anzitutto, che non risultava notificato alla controparte il ricorso per correzione di errore materiale, difettando, quindi, il requisito ordinario di ammissibilità di ogni ricorso (v. Cass. n. 11529/2022). Ad ogni modo, , per quel che più rileva, difettava il presupposto al quale era ancorata la tesi della società ricorrente, atteso che la mancata pronuncia sulle spese processuali non era ascrivibile ad errore materiale, dal momento che l'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisce alla Corte Suprema la più ampia discrezionalità ove – come nella specie – la rinuncia sia valida in quanto debitamente notificata alle controparti. Ciò è reso evidente dall'impiego, nell'art. 391, comma 2, del termine «può» riferito alla decisione di condanna. In mancanza di adesione (o di accettazione) semplicemente non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna «se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale». |