Illegittimità del licenziamento disciplinare della dipendente demansionata

Domenico Tambasco
15 Novembre 2022

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro,18 ottobre 2022, n. 30543, torna sul tema del licenziamento della lavoratrice e del lavoratore che abbiano rifiutato lo svolgimento di mansioni dequalificanti.

È illegittimo e quindi annullabile il licenziamento disciplinare della dipendente che si sia rifiutata di svolgere compiti dequalificanti. Perché la condotta contestata e posta alla base del recesso possa considerarsi lecita e disciplinarmente irrilevante, è infatti necessario accertare - con adeguata motivazione - la proporzionalità e conformità a buona fede del rifiuto opposto dalla lavoratrice allo svolgimento di prestazioni inferiori e non pertinenti alla sua qualifica.

Nel caso di specie il rifiuto della dipendente è stato ritenuto proporzionato e conforme a buona fede, considerato che in concreto la lavoratrice non aveva mantenuto un pervicace atteggiamento di insubordinazione, avendo al contrario cercato –peraltro invano- un confronto con i responsabili aziendali per una soluzione di tipo organizzativo mentre, dall'altro lato, la parte datoriale aveva preteso dalla dipendente una mansione inferiore alla qualifica di inquadramento, in base ad una scelta imprenditoriale non improrogabile e imprevedibile, con oggettivi effetti di aggravamento dell'impegno lavorativo.

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