Licenziamento in malattia in regime di “tutele crescenti” e tutela reintegratoria
15 Novembre 2022
Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva, o in difetto dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 2110, comma 2, del codice civile, da cui discende l'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2015, per cui la tutela reintegratoria unitamente a quella indennitaria è prevista per il licenziamento discriminatorio e per i casi di recesso riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge. |