Licenziamento in malattia in regime di “tutele crescenti” e tutela reintegratoria

15 Novembre 2022

Nel caso in cui il licenziamento intervenga durante il periodo di malattia, prima del superamento del periodo di comporto, ed in regime di “tutele crescenti”, deve applicarsi quale rimedio sanzionatorio, la tutela reintegratoria di cui all'art. 2, d.lgs. 23/2015 e non quella indennitaria di cui al successivo art. 3, comma 1.

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva, o in difetto dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 2110, comma 2, del codice civile, da cui discende l'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2015, per cui la tutela reintegratoria unitamente a quella indennitaria è prevista per il licenziamento discriminatorio e per i casi di recesso riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge.

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