Condannato l'amministratore alla restituzione della documentazione condominiale

Redazione scientifica
15 Novembre 2022

Il Tribunale di Novara ordina all'ex amministratore di consegnare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, tutta la documentazione in suo possesso relativa all'amministrazione/gestione del condominio al nuovo amministratore.

Nel ricorso il Condominio aveva evidenziato che nonostante la revoca del mandato dell'amministratore resistente, la nomina di un nuovo amministratore che aveva richiesto al precedente la consegna della documentazione condominiale, l'ex amministratore non aveva ottemperato alla richiesta.

Sul presupposto dell'inadempimento di tale obbligo, parte ricorrente aveva quindi chiesto la condanna del resistente alla consegna dei documenti, allegando il fumus boni iuris, l'intervenuta nomina di un nuovo amministratore, e il periculum in mora, l'impossibilità di gestire il condominio senza la documentazione.

Preliminarmente il Tribunale ha richiamato i presupposti per la concessione di un provvedimento d'urgenza, il fumus boni iuris, la dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, e il periculum in mora, il timore che il diritto sia minacciato da un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio.

Ha quindi ritenuto sussistenti tali presupposti nel caso esaminato, richiamando, quanto al fumus boni iuris, il dettato dell'art. 1129 comma 8 c.c. che prevede che alla «cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio..».

La documentazione acquisita agli atti, in particolare, comprovava la revoca del mandato al precedente amministratore e la contestuale nomina di un nuovo amministratore condominiale, circostanze, queste, che legittimavano la richiesta restitutoria del condominio ricorrente.

Quanto al periculum in mora, i giudici, dopo aver precisato che l'art. 700 c.p.c. richiede l'esistenza di un pericolo attuale o non ipotetico, hanno evidenziato che la mancata consegna della documentazione da parte dell'amministratore uscente impediva, in concreto, la gestione del condominio.

La mancata disponibilità della documentazione condominiale si traduceva cioè in un pregiudizio attuale per lo stesso condominio ed i suoi condomini, non agevolmente commisurabile né dunque facilmente riparabile, se non altro per la situazione di impasse durevole nel tempo che poteva determinare.

Per tali motivi, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha ordinato all'ex amministratore di consegnare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, tutta la documentazione in suo possesso relativa all'amministrazione/gestione del condominio nella mani del nuovo amministratore.

Fonte: IUS processo civile