Procura alle liti rilasciata in modo omnicomprensivo: quali limiti?
16 Novembre 2022
Nel caso in esame, la Corte d'appello aveva accolto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla società debitrice e revocato la sentenza dichiarativa del fallimento della predetta società, reputando fondata e assorbente l'eccezione di difetto di procura alle liti in capo all'avvocato della creditrice istante.
Il curatore del fallimento aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel non ritenere valida per la proposizione del ricorso ex art. 6 l. fall. la procura conferita dalla creditrice istante all'avvocato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo. Invero, il tenore complessivo del mandato ad litem ivi rilasciato si estendeva « ad ogni grado e fase del giudizio » e quindi, a suo avviso, ad ogni tipo di giudizio, compreso quello per la declaratoria di fallimento.
La Corte ha evidenziato che se pur «in recenti ed autorevoli arresti di questa Corte intervenuti in materia di rappresentanza processuale (Cass., sez. un., nn. 19510/2010 e 4909/2016) è stato affermato il principio secondo il quale, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., nel caso di procura rilasciata in modo omnicomprensivo, va attribuito al difensore il potere di esperire tutte le iniziative necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita», tuttavia anche in queste decisioni sono ben delineati i limiti di tali poteri, rimanendo esclusa la facoltà del difensore di introdurre controversie che eccedono l'ambito della lite originaria.
Nel caso di specie, come emergeva dal tenore letterale della procura alle liti allegata al ricorso per la dichiarazione di fallimento (che era la stessa, datata 3 giugno 2015, rilasciata dall'avvocato della creditrice istante per il ricorso per decreto ingiuntivo), la procura attribuiva alla legale il potere di rappresentanza processuale della creditrice solo per l'emissione del provvedimento monitorio e per l'eventuale giudizio di opposizione, con ogni più ampia facoltà nell'ambito di tale giudizio, ma non conteneva alcun riferimento alla successiva fase esecutiva, né, tantomeno, una specifica autorizzazione a proporre istanza di fallimento.
Per questi motivi, i giudici di legittimità, hanno rigettato il primo motivo di ricorso. |