Notificazioni al difensore: l'efficacia temporale della regola del c.d. domicilio digitale

17 Novembre 2022

Il domicilio digitale rende nulla la notifica della sentenza di primo grado in cancellariaLa notifica effettuata in cancelleria, senza avvalersi della possibilità di eseguire la notifica presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore e senza che sia emerso alcun problema di accessibilità del predetto indirizzo PEC per cause imputabili al destinatario, è affetta da nullità, senza che possa assumere rilievo l'eventuale restrizione del domicilio digitale alle sole comunicazioni.

In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd. domicilio digitale, prevista dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del D.L. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del tempus regit actum.

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