Notificazioni al difensore: l'efficacia temporale della regola del c.d. domicilio digitale
17 Novembre 2022
In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd. domicilio digitale, prevista dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del D.L. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del tempus regit actum. |