Prescrizione dell'azione restitutoria: la disciplina del dies a quo

17 Novembre 2022

La decorrenza del termine di prescrizione dell'azione restitutoria delle somme corrisposte in virtù della sentenza di primo grado, comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma.

Ai sensi di quanto previsto dal principio di cui all'art. 2935 cod. civ., il termine di prescrizione dell'azione restitutoria comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, precisandosi tuttavia che, ove la domanda sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, ai sensi degli artt. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., a condizione, però, che la predetta richiesta sia stata espressamente formulata nell'atto di appello o nel corso del giudizio: l'effetto interruttivo non opera infatti automaticamente, dal momento che il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, ovverosia nell'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato, che potrebbe del tutto mancare o comunque sopravvenire al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto dev'essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello.

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