La notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi

Giuseppe Lauropoli
17 Novembre 2022

A distanza di alcuni mesi dall'entrata in vigore di alcune disposizioni, varate per effetto della l. n. 206/2021, il focus si sofferma sulle notifiche imposte al creditore procedente per effetto dei novellati commi 5 e 6 dell'art. 543 c.p.c.
Il quadro normativo

Sono trascorsi ormai alcuni mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni, varate per effetto della l. n. 206/2021, che incidono in modo significativo sulla espropriazione presso terzi.

Sembra utile, allora, soffermarsi su un particolare aspetto dei novellati commi 5 e 6 dell'art. 543 c.p.c., quello concernente la necessaria notifica, da parte del creditore procedente, a pena di perdita di efficacia del pignoramento, dell'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura.

Come noto, per effetto del comma 32 dell'art. 1 della l. n. 206/2021, sono stati introdotti, all'interno dell'art. 543 c.p.c., due nuovi commi.

Viene così previsto, nel nuovo quinto comma dell'art. 543 c.p.c., che: «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento».

Nel successivo sesto comma, introdotto per effetto di tale riforma, viene ulteriormente precisato che nel caso nel quale nell'atto di pignoramento fossero indicati una pluralità di terzi pignorati, l'inefficacia avrà luogo solo relativamente a quei terzi pignorati per i quali non vi siano stati la notifica e il deposito dell'avviso in questione, concludendo che gli obblighi del debitore e del terzo pignorato, in caso di mancata notifica e di mancato deposito dell'avviso in questione, vengano meno a decorrere dalla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento.

E' stato già segnalato, nei primi interventi che si sono soffermati su tale novità normativa, come la riforma in questione, nell'inserire un nuovo incombente a carico del creditore procedente, risponda all'esigenza obiettiva di consentire al debitore e al terzo pignorato di essere edotti dell'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura, allo scopo di evitare di protrarre inutilmente gli obblighi ed i vincoli derivanti dal pignoramento nel caso in cui la procedura non sia stata iscritta a ruolo.

In concreto, poi, questo obiettivo viene perseguito introducendo l'obbligo per il creditore di notificare al debitore e al terzo pignorato l'avviso della avvenuta iscrizione a ruolo della procedura entro la prima udienza indicata in citazione, provvedendo altresì al deposito di tale avviso all'interno del fascicolo dell'esecuzione.

E' stato notato come la disposizione, così facendo, introduca due nuove ipotesi di inefficacia del pignoramento (che si aggiungono a quella già in precedenza prevista dal quarto comma dell'art. 543 c.p.c., con riferimento alla necessità provvedere alla iscrizione a ruolo della procedura entro trenta giorni dalla consegna al creditore dell'atto di pignoramento notificato): una concernente la mancata notificazione dell'avviso e l'altra concernente il mancato deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione (si veda L. Messina, “Prime riflessioni sulla riforma dell'espropriazione presso terzi”, in ilprocessocivile.it).

Si tratta, peraltro, di due adempimenti non privi di insidie, specie considerando gli effetti che discendono dalla mancata osservanza degli stessi.

Dunque, prima della data di udienza indicata in citazione il creditore dovrà attivarsi, provvedendo alla notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura e depositando l'avviso notificato all'interno del fascicolo dell'esecuzione.

Particolarmente insidiosa appare la previsione, contenuta nell'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 543 c.p.c., laddove prevede che «ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento»: insidiosa perché sembra implicare, per espressa previsione del legislatore, che entro la prima udienza indicata in citazione la notifica dell'avviso nei confronti del debitore e del terzo pignorato debba necessariamente essersi perfezionata, essendo tuttavia ben possibile che, pur a fronte della tempestiva attivazione del creditore procedente, un tale adempimento non sia andato a buon fine entro il suddetto termine per cause allo stesso non imputabili.

Peraltro, è stato evidenziato come una applicazione letterale della norma si porrebbe in contrasto con un principio generale in tema di notificazioni, costituito dal diverso momento di perfezionamento per il richiedente e per il destinatario (Saletti, “Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi”, in Judicium).

Difficile però non riconoscere che la norma abbia inteso far riferimento, ai fini della permanenza del vincolo del pignoramento oltre la prima udienza indicata in citazione, all'avvenuto perfezionamento della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore e al terzo pignorato: del resto, ove volesse valorizzarsi il principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato, ritenendo quindi soddisfatto l'onere facente capo al creditore procedente ogni qual volta abbia dimostrato di essersi tempestivamente attivato per effettuare la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione, resterebbe il nodo di comprendere fino a quando debba permanere il vincolo nascente dal pignoramento per il debitore e per il terzo pignorato, specie ove si consideri che la norma espressamente prevede che ogni obbligo venga meno alla data dell'udienza indicata in citazione.

La notifica dell'avviso al debitore

Si è visto come il nuovo quinto comma dell'art. 543 c.p.c. preveda che il creditore, che intenda dare seguito alla procedura esecutiva, sia tenuto, entro la data di comparizione indicata nell'atto di citazione, a notificare al debitore e a ciascun terzo pignorato un avviso che rechi notizia dell'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura.

I primi interpreti che si sono interrogati sulla portata e sugli effetti della norma si sono soffermati, in particolare, sui principali caratteri e sui limiti della notifica dell'avviso da effettuarsi nei confronti del debitore esecutato.

E' stato così osservato come l'onere, imposto al creditore procedente, di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo anche al debitore esecutato appaia connotato da profili di irragionevolezza, specie ove si tenga conto della sanzione che il legislatore attribuisce alla mancata osservanza di tale adempimento, concludendo che, ai fini del conseguimento dello scopo perseguito dalla norma in questione (consistente nella necessità di consentire un tempestivo svincolo delle somme in caso di mancata iscrizione a ruolo della procedura), sarebbe più che sufficiente prevedere la sola notifica dell'avviso in questione al terzo pignorato (si veda Colandrea e Mercurio, “Le novità della L. n. 206 del 2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi”, in Judicium).

Peraltro, è stato anche osservato da più parti come una tale notifica nei confronti del debitore non debba essere affatto effettuata nei luoghi indicati dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, bensì presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 492, comma 2, c.p.c., stando al quale ove il debitore non formalizzi in cancelleria la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notifiche e le comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del tribunale (si vedano tanto l'articolo appena citato, quanto la recente presa di posizione assunta sul punto dalla terza sezione civile del Tribunale di Milano, in Ilprocessocivile.it del 3.11.2022).

Difficile negare, ad avviso di chi scrive, che il creditore sia tenuto, ove intenda mantenere gli effetti del pignoramento oltre la prima udienza indicata in citazione, a notificare l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo tanto al terzo pignorato, quanto al debitore: ineludibile, a riguardo, appare il chiaro dato normativo e, del resto, neppure può negarsi che dalla notifica del pignoramento nascano obblighi oltre che per il terzo pignorato, anche per il debitore esecutato (primo fra tutti, quello di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre il bene o il credito pignorato alla garanzia del credito).

Qualche considerazione più articolata merita invece la questione concernente l'individuazione del luogo di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione rivolto al debitore.

Indubbiamente, l'interpretazione fornita sul punto da alcuni dei primi commentatori della norma e fatta propria, da ultimo, dal Tribunale di Milano presenta almeno due indubbi vantaggi: in primo luogo, appare in linea con il dettato normativo evincibile dal secondo comma dell'art. 492 c.p.c., stando al quale in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, ogni notifica nei confronti del debitore debba essere effettuata presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione; in secondo luogo, poi, consente di scongiurare, quanto meno in buona misura, tutte le incertezze legate al possibile esito negativo della notifica dell'avviso nei confronti del debitore esecutato, atteso che è certamente più agevole effettuare la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione che effettuarla nelle forme di cui agli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile.

Si tratta, tuttavia, di una interpretazione che, per quanto aderente al dato normativo e funzionale a conseguire un risultato che può ritenersi meritevole (quello, cioè, di non aggravare eccessivamente la posizione del creditore procedente), non manca di destare qualche perplessità.

A riguardo, è sufficiente notare come la notifica dell'avviso in questione avvenga in un momento di poco successivo alla esecuzione del pignoramento, allorché il debitore ha appena avuto contezza dello stesso e la procedura esecutiva è stata appena iscritta a ruolo da parte del creditore.

Dunque il debitore dispone davvero di un minimo lasso di tempo per effettuare in cancelleria la propria dichiarazione di residenza o la propria elezione di domicilio: in questo caso, allora, un riferimento stringente al contenuto del secondo comma dell'art. 492, comma 2, c.p.c., rischia in concreto di compromettere l'interesse del debitore a venire a conoscenza dell'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura (interesse ritenuto come meritevole di tutela da parte del legislatore della novella in commento), imponendo allo stesso un onere di tempestiva attivazione presso la cancelleria del Tribunale che può sembrare eccessivo.

Del resto, non mancano diversi casi nei quali si ritiene comunemente che la notifica al debitore esecutato debba essere effettuata, pur in mancanza di una dichiarazione di residenza o di una elezione di domicilio, nelle forme previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c.: si pensi, così, alla ipotesi di estensione del pignoramento di cui al quarto comma dell'art. 499 c.p.c., oppure alla ipotesi, sempre in tema di intervento nella procedura esecutiva, di cui al terzo comma dell'art. 499 c.p.c., riguardo alla notifica al debitore dell'intervento non titolato.

Similmente, può ritenersi che anche in quei casi nei quali il giudice dell'esecuzione intenda disporre l'audizione degli interessati, a norma dell'art. 485 c.p.c., la comunicazione del decreto a cura della cancelleria, anche in assenza di una dichiarazione di residenza o di una elezione di domicilio da parte dell'esecutato, debba essere effettuata presso la residenza, il domicilio o la sede del debitore, dal momento che, ad opinare diversamente, si precluderebbe, nei fatti, la possibilità per il giudice dell'esecuzione di avvalersi di tale strumento.

Ecco allora esposti alcuni motivi di perplessità sulla interpretazione che indica come luogo di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione: questione sulla quale, non c'è dubbio, sarà importante verificare le prese di posizione che saranno assunte dalla giurisprudenza in sede di prima applicazione della norma.

La nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2022

A creare ulteriore interesse intorno alla questione concernente la modalità di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore e al terzo pignorato, ha poi contribuito un parere reso in data 20 settembre 2022 dal Ministero della Giustizia.

In tale provvedimento tale Amministrazione, nel rispondere ad un quesito formulato da un funzionario UNEP in merito all'inquadramento da attribuire alle attività svolte dagli ufficiali giudiziari in sede di notifica dell'avviso in questione, ha affermato che l'attività in questione vada «a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi», con l'effetto che l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario vada«configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso (…) sono da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti».

Da tale parere sembra potersi evincere che ad avviso del Ministero della Giustizia l'avviso in questione debba essere considerato alla stregua di un atto esecutivo e come tale essere notificato necessariamente da parte dell'ufficiale giudiziario (non, dunque, dal difensore con le modalità previste dalla l. n. 53/1994), per di più facendo riferimento agli sportelli dedicati alle esecuzioni, anziché a quelli dedicati alle notificazioni.

Una interpretazione, quella fornita da parte del Ministero della Giustizia, che in assenza di preesistenti prese di posizione da parte della giurisprudenza, ha generato un certo disorientamento negli operatori del settore, tanto da indurre un Tribunale quale quello di Milano a fornire al foro chiara indicazione in merito alla non necessità di avvalersi, per la notifica dell'avviso in questione, dell'ufficiale giudiziario, ben potendo i legali dei creditori procedenti provvedere alla notifica in proprio, dovendo escludersi che nel caso di specie possa venire in rilievo un atto dell'esecuzione forzata (si veda ancora la già citata presa di posizione assunta dalla terza sezione civile del Tribunale di Milano, in Ilprocessocivile.it del 3.11.2022).

A riguardo, occorre premettere come il parere reso dal Ministero della Giustizia nella nota del 20 settembre 2022 mirasse innanzi tutto a dare risposta ad uno specifico quesito formulato da un funzionario UNEP, senza dunque la pretesa di fornire indicazioni generali circa l'inquadramento da attribuire all'avviso in questione.

Se è pur vero, poi, che dal contenuto del parere in questione sembrano evincersi indicazioni sufficientemente chiare in merito alla ritenuta riconducibilità dell'avviso in questione tra gli atti esecutivi, attribuendosi allo stesso la funzione di contribuire al perfezionamento della attività esecutiva, è altresì vero che la prassi amministrativa non costituisce fonte del diritto (sul punto si è a più riprese espressa la giurisprudenza di legittimità: si veda, tra le più recenti pronunce, Cass. n. 20819/2020), non potendo allora ritenersi che tali indicazioni assumano carattere in alcun modo vincolante in sede di interpretazione della novella normativa.

A ben vedere, non sussistono elementi univoci per ritenere che l'avviso in esame debba necessariamente essere notificato avvalendosi dell'attività dell'ufficiale giudiziario, né tanto meno che lo stesso debba essere assoggettato al trattamento previsto per gli atti esecutivi.

Innanzi tutto, è la stessa tesi della idoneità dell'atto a perfezionare la procedura esecutiva che appare discutibile, atteso che, essendo per espressa previsione normativa il mancato adempimento di tale incombente notificatorio idoneo a privare di efficacia il pignoramento già effettuato, deve concludersi che il pignoramento presso terzi sia già idoneo a spiegare pienamente i propri effetti, ancor prima della notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.

D'altronde, quand'anche volesse attribuirsi a tale incombente la caratteristica di perfezionare e completare il pignoramento, quale fattispecie complessa, non si vede perché ciò dovrebbe necessariamente comportare l'esecuzione di tale adempimento da parte dell'ufficiale giudiziario: basti pensare, a riguardo, che viene ordinariamente attribuita idoneità a perfezionare il pignoramento presso terzi alla dichiarazione resa dal terzo pignorato (Cass. n. 2473/2009), senza che da tale conclusione discenda in alcun modo la necessità di attribuire a tale dichiarazione, peraltro proveniente da un soggetto terzo rispetto alla procedura, natura di carattere esecutivo, né tanto meno la necessità di procedere alla sua notifica mediante ufficiale giudiziario.

Nulla sembra ostare, allora, alla notifica dell'avviso in questione nelle forme consentite dalla l. n. 53/1994, evitando così un aggravamento della posizione del creditore procedente ed un appesantimento dei costi e dei tempi della procedura (peraltro, deve darsi atto come sia di recente, in data 8.11.2022, intervenuta una nota del Ministero della Giustizia che ha chiarito come la precedente nota del 20.9.2022 avesse valore esclusivamente interno a tale amministrazione e non incidesse minimamente sul sistema processuale).

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