Nuove tariffe forensi: a quali prestazioni professionali si applicano?

Redazione scientifica
17 Novembre 2022

Le Sezioni Unite confermano quanto già previsto dal legislatore all'art. 6 del d.m. n. 147/2022: le nuove tariffe forensi si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, cioè, esaurite successivamente al 23 ottobre 2022.

Nell'ambito di una controversia riguardante l'impugnazione di un'aggiudicazione di una gara per fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di navigazione e l'individuazione del giudice, amministrativo o ordinario, dotato di giurisdizione, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione dell'applicazione ratione temporis delle nuove tariffe forensi, di cui al d.m. n. 147/2022.

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il d.m. 13 agosto 2022, n. 147, all'art. 6 prevede che le nuove tariffe in esso disposte «si applicanoalle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore» e cioè esaurite successivamente al 23 ottobre 2022.

Nel caso esaminato, non si riscontravano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, sicchè trovava applicazione il regime previgente. Diversamente, si effettuerebbe un'applicazione retroattiva del decreto n. 147/2022, non giustificabile come d'altronde già rilevato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass., sez. un., n. 17405/2012).

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