L'istanza di verificazione può essere implicita?

Redazione scientifica
16 Novembre 2022

L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, e non esige la normale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha esaminato il ricorso proposto da un'associazione contro la sentenza d'appello che, a conferma della decisione di primo grado, l'aveva condannata a corrispondere alla controparte il corrispettivo per lavori di fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione.

Per quanto di interesse, la ricorrente contestava la decisione nella parte in cui non aveva ritenuto provato il pagamento di euro 99.995 in contanti, risultante da quietanze di pagamento disconosciute, in ragione della mancata proposizione della tempestiva istanza di verificazione delle medesime.

Secondo l'associazione, in particolare, la Corte d'appello, nel rigettare il gravame, non aveva considerato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può anche essere implicita.

La Suprema Corte ha ritenuto la censura fondata, evidenziando come il giudice di appello si era limitato ad affermare che la ricorrente era incorsa in una decadenza processuale, pur a fronte di un motivo che evidenziava come l'istanza di verificazione, pur non formalmente proposta, fosse stata implicitamente formulata, sussistendo sufficienti elementi nel senso dell'autenticità delle sottoscrizioni.

La Corte di appello si era così posta in contrasto con « la costante giurisprudenza di legittimità la quale ha reiteratamente affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo » (così, da ultimo, Cass. n. 4538/2021).

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