Controversie in materia di comunione ordinaria. Questioni in tema di litisconsorzio necessario

Sergio Matteini Chiari
17 Novembre 2022

Il focus esamina il delicato tema – denso di effetti sul piano pratico – delle questioni in tema di litisconsorzio necessario nella comunione ordinaria.
Inquadramento

i) Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa «in confronto di tutti, così che questi debbono agire od essere convenuti nello stesso processo (v., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 2018, n. 15521; Cass. civ., sez. V, 27 settembre 2018, n. 23261; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3692).

La disciplina della materia (litisconsorzio «sostanziale») è dettata dall'art. 102 c.p.c., che, peraltro, sia la dottrina che la giurisprudenza (Cass. civ. S.U., 13 novembre 2013, n. 25454) qualificano «norma in bianco», giacché si limita a statuire che, quando sia ravvisabile un rapporto unico con pluralità di parti, tutte queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo, senza, tuttavia, specificare in alcun modo quali siano le situazioni sostanziali plurisoggettivericadenti nella previsione.

La necessità o meno di integrazione del contraddittorio va desunta dal contenuto della domanda proposta. Per stabilire quando una sentenza sarebbe inutiliter data perché resa in assenza di alcuna delle parti in confronto delle quali si sarebbe dovuta pronunciare, occorre effettuare accertamento caso per caso, sulla base del contenuto (il petitum) della domanda giudiziale (v., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5139; Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2013, n. 17260; Cass. civ., S.U., 13 novembre 2013, n. 25454), avuto riguardo anche alla posizione assunta dalla parte convenuta.

Tutto ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia proposto domanda di una sentenza costitutiva o di condanna o meramente dichiarativa (v. Cass. civ., sez. I, 4 ottobre 2016, n. 19804) e indipendentemente, inoltre, dal rito applicabile.

Laddove ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario «sostanziale», che può verificarsi od accertarsi anche in corso di causa (Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15690), ed i litisconsorti non siano stati evocati in giudizio ad opera della parte tenuta all'incombente, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, con assegnazione, a tal fine, di un termine che ha natura perentoria (pena estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c.)e non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 13 aprile 2015, n. 7460).

Nelle fasi di gravame, allorché la sentenza sia stata pronunciata in una causa litisconsortile e si tratti di cause inscindibili (categoria nella quale rientrano anche i casi in cui la partecipazione di un terzo al giudizio sia stata determinata da chiamata iussu iudicis o ad istanza di parte) o fra loro dipendenti,il giudizio di impugnazione deve svolgersi (ad iniziativa della parte impugnante o, in difetto, in forza di provvedimento del giudice ex art. 331 c.p.c., statuente l'integrazione del contraddittorio) nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla precedente fase.

Comunione ordinaria. Premessa

La comunione di cui agli artt. 1100 ss. c.c. va tenuta distinta dal condominio edilizio.

La comunione si configura quando su un bene determinato spetta congiuntamente pro indiviso a più persone il diritto di proprietà o altro diritto reale, conservando ciascuna di esse il suo diritto in toto et in qualibet parte; nel condominio edilizio, invece, esistono più proprietari esclusivi di più parti distinte di un medesimo fabbricato, i quali, per necessità pratiche restano in comune (comunione forzosa – n.d.r.) proprietari pro indiviso di talune altre parti dell'edificio (v., pressoché in termini, Cass. civ., sez. III, 16 luglio 1962, n. 1887).

Ai sensi dell'art. 1116 c.c., alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità (artt. 713 ss. c.c.), qualora non contrastanti con le previsioni di cui agli artt. 1101 ss. c.c.

Azioni in materia di comunione. Ipotesi di litisconsorzio necessario

i) Preliminarmente, va ricordato che, a norma dell'art. 784 c.p.c., le domande di scioglimento di qualsiasi comunione debbono proporsi «in confronto di tutti» i condomini e dei creditori opponenti se vi siano (v. Cass., sez. II, 11 giugno 2013, n. 14654).

Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti solo all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse (Cass. civ., sez. II, ord. 15 ottobre 2018, n. 25756; Cass. civ., sez. II, ord. 8 ottobre 2021, n. 27377).

ii) Azioni di condanna ad un facere.

a) L'azione con la quale si chieda la demolizione di un immobile in comunione deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacché, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunciata solo nei confronti di alcuni sarebbe inutiliter data (principio consolidato – v., da ultimo, Cass., sez. II, 29 febbraio 2016, n. 3925 e Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2019, n. 23564).

b) Al giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa relativa al disboscamento di un fondo, consistente nell'ordine (obbligo di facere) di rimessione in pristino dello stato dei luoghi emesso nei confronti dei comproprietari del fondo e dell'autore materiale della condotta, devono prendere parte, quali litisconsorti necessari, tutti i soggetti tenuti ad adempiere al suddetto obbligo (Cass. civ., sez. II, ord.28 novembre 2018, n. 30767).

iii) Azioni possessorie.

Nei giudizi di reintegra o di manutenzione del possesso, non ricorre in linea di principio un'ipotesi di litisconsorzio necessario, neppure nel caso in cui più soggetti siano autori dello spoglio o della turbativa, ben potendo l'azione essere intentata nei confronti di uno soltanto di essi, se egli sia in grado di provvedere al ripristino della preesistente situazione di fatto. Tuttavia, allorché, per l'attuazione della tutela richiesta, sia necessaria la rimozione dello stato di fatto mediante l'abbattimento di un'opera in proprietà o in possesso di più persone, esse devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, ed invero, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione (non configurabile pro quota) della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di signorie di fatto o di diritto sul bene (v. Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2010, n. 921 e Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2010, n. 3933; v., in particolare, Cass., S.U., 23 gennaio 2015, n. 1238, ove si enunciano le ipotesi in cui il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio o della turbativa è da ritenere litisconsorte necessario).

iv) Azioni in materia di compravendita.

a) La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (considerato dalle parti come un unicum inscindibile) ha, come suo contenuto, un'obbligazione indivisibile, così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare (Cass. civ., sez. VI, ord. 21 febbraio 2019, n. 5125).

b) Del pari,l'azione con la quale il promissario acquirente chieda l'accertamento del proprio diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c. deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i comunisti promissari venditori, in quanto detto accertamento determina l'estinzione del rapporto contrattuale, concepibile soltanto nei riguardi di tutti costoro (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2005, n. 19757; Cass. civ., sez. II, 3 gennaio 2013, n. 78).

v) Nei casi di comunione impropria (nuda proprietà ed usufrutto), ai sensi dell'art. 1012, comma 2, c.c., grava sull'usufruttuario, che intenda esercitare l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto, l'onere di chiamare in giudizio il nudo proprietario, giusta l'esigenza di evitare la formazione di giudicati la cui inopponibilità al nudo proprietario, derivante dalla sua mancata partecipazione al giudizio, contrasterebbe con la finalità di accertare una conditio o qualitas fundi cui i giudicati stessi sono preordinati, esigenza che non ricorre, invece, nella diversa ipotesi in cui le suddette azioni siano promosse dal (o contro il) nudo proprietario (Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2019, n. 20040 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, ord. 21 febbraio 2019, n. 5147).

Non ricorrenza di ipotesi di litisconsorzio necessario

i) Non si ha litisconsorzio necessario qualora la domanda non abbia ad oggetto la divisione, ma solo la titolarità o l'entità della quota di alcuni dei contitolari del bene in comunione (Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 1995, n. 1306).

ii) Le azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune possono essere sperimentate dai singoli comproprietari, senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio con gli altri titolari (Cass. civ., sez. VI, ord. 16 gennaio 2013, n. 1009; Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2013, n. 11904).

Ad esempio, qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi, cui competono pari poteri gestori sulla cosa comune, può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni oppure per il rilascio del bene locato (Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2009, n. 6427; Cass. civ., sez. III, 27 dicembre 2016, n. 27021; Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18069; Cass. civ., sez. III, ord. 17 gennaio 2020, n. 845).

iii) I principi di cui sub ii) sono applicabili anche in tema di diritti reali.

a) Qualsiasi comproprietario può agire a tutela della proprietà comune, al fine di far valere l'osservanza delle distanze legali, non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio attivo (Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2017, n. 20699).

b) Deve essere esclusa la necessità di integrazione del contraddittorio in un giudizio per la costituzione della servitù di passo coattivo, instaurato da un comproprietario del fondo dominante, sia perché ogni partecipante alla comunione può chiedere la costituzione di detta servitù a favore del fondo intercluso, sia per il principio dell'indivisibilità della servitù, dato che una volta riconosciute le condizioni per l'imposizione della servitù stessa, questa deve intendersi costituita attivamente e passivamente a favore ed a carico dei rispettivi fondi, con effetti che, concretandosi in una qualitas fundi, non possono essere circoscritti al solo condomino che ne richiese la costituzione (Cass. civ., sez. VI, ord. 20 marzo 2012, n. 4399).

c) Nell'azione di regolamento di confini, diretta ad ottenere una sentenza meramente dichiarativa, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri, salvo che alla domanda di regolamento si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini (Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3082).

d) Nell'ipotesi di comunione impropria sul fondo interessato, caratterizzata dalla coesistenza di diritti non omogenei (nuda proprietà e usufrutto), allorché l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto sia promossa dal (o contro il) nudo proprietario, non è necessaria la partecipazione al giudizio dell'usufruttuario del fondo passivamente o attivamente gravato dalla servitù, non sussistendo i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 1012, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2019, n. 20040 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, ord. 21 febbraio 2019, n. 5147).

e) L'azione tendente all'acquisto della porzione del fondo attiguo occupata, ai sensi dell'art. 938 c.c., può essere proposta anche da uno solo dei comproprietari del fondo confinante, essendo diretta esclusivamente all'accertamento dell'occupazione in buona fede del fondo attiguo, senza che l'immobile in comunione ne possa risultare modificato in peius (Cass. civ., sez. II, ord. 14 gennaio 2022, n. 992).

iv) Domande risarcitorie.

a) In materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo (ad es., realizzazione di manufatto abusivo sul fondo confinante oppure causazione di situazione di pericolo) esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri, non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio, trattandosi di azione a tutela della proprietà comune non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà , dovendosi presumere che l'attore abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti in virtù del principio della «rappresentanza reciproca», fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una «legittimazione sostitutiva» (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2019, n. 29506).

b) In caso di stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, avente ad oggetto la vendita di un bene in comunione pro indiviso, sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, così che la domanda di risarcimento del danno per inadempimento può essere proposta dal promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. civ., sez. III, ord. 8 marzo 2019, n. 6727).

v) Azioni di rivendicazione.

In linea di principio, l'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari (Cass. civ., sez. VI, ord. 13 gennaio 2011, n. 685).

È stato, tuttavia, precisato che, in tema di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti che assumono dì esserne i comproprietari, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti, qualora egli si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene; qualora, invece, eccepisca di esserne il proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l'esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti dì tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità, affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile) (Cass. civ., sez. II, ord. 4 ottobre 2018, n. 24234).

Azioni di divisione. Intervento dei creditori

A norma dell'art. 1113, comma 3, c.c., devono essere chiamati a intervenire nel giudizio, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, icreditori iscritti e coloro che abbiano acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Peraltro, tali soggetti, pur avendo diritto a intervenire nella divisione, non vengono ritenuti parti necessarie nel relativo giudizio (Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903; Cass. civ., sez. VI, ord. 23 febbraio 2018, n. 4428 - v. anche Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2020, n. 26692, riferita al sistema tavolare), assumendo la posizione di litisconsorti, con la conseguente necessità di integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, ex art. 331 c.p.c., soltanto con l'effettivo intervento in causa nella fase di primo grado (Cass. civ., sez. VI, ord. 28 luglio 2020, n. 15994).

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