Lavoratore extracomunitario e ne bis in idem
21 Novembre 2022
Viola il principio di ne bis in idem l'applicazione della sanzione per l'illecito penale ed amministrativo conseguenti all'impiego di un cittadino extracomunitario, senza permesso di soggiorno, che non potrebbe essere iscritto nelle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria per l'impresa?
È bene precisare, innanzitutto, che la disposizione penale relativa all'occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno (art. 22, co. 12, D.lgs. n. 286/1998) non può ritenersi assorbente l'illecito amministrativo concernente la mancata registrazione del lavoratore occupato nelle scritture obbligatorie.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che in tale fattispecie l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative, poste a tutela del prestatore di lavoro, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore, in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse, a chi viola la legge sull'immigrazione, di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore che rispetti la disciplina suddetta. In materia si è ulteriormente precisato che sono diverse le finalità sottese all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa, per cui non potrebbe ritenersi violato il principio del divieto di bis in idem.
I due illeciti, infatti, sanzionano due diverse condotte lesive di beni giuridici differenti, in quanto nel primo caso il fatto penalmente perseguito è quello dell'avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, in violazione delle norme sull'immigrazione, mentre nel secondo l'illecito amministrativo è rappresentato dall'avvenuto impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per legge. |