Danni da vaccino: profili sanzionatori e nesso di causa

21 Novembre 2022

Per la Corte di Cassazione, il fatto che un vaccino sia qualificato dalla letteratura scientifica come sicuro non ne esclude il potenziale carattere dannoso: il giudice deve accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inoculazione del farmaco e i pregiudizi lamentati, tenendo conto non solo delle leggi statistiche, ma anche delle acquisizioni probatorie.

Il sig. P.M., dopo la somministrazione del vaccino antipolio Salk all'età di due anni nel luglio 1960, ha visto la propria esistenza stravolta: alle prime due dosi erano seguite febbre alta, vomito e scariche diarroiche, mentre alla terza dose la paresi delle gambe; poi, negli anni successivi, si erano verificati gli innumerevoli ricoveri, i dolorosi interventi chirurgici, il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% per handicap grave e i disturbi cardiologici legati alla somatizzazione dell'ansia.

Il tragico interrogativo ha trovato un'iniziale risposta decorsi quasi cinquant'anni: soltanto nel 2009, in esito ad approfonditi esami e controlli medici, è stata accertata la derivazione causale delle patologie dalla vaccinazione antipolio.

La totale incertezza ha allora ceduto il passo alla sete di giustizia e immediato è stato il passaggio alle aule giudiziarie.

Per il Tribunale di Roma è stato dannoso. Il Ministero della Salute è stato convenuto avanti al Tribunale di Roma con richiesta di condanna al risarcimento di tutti i pregiudizi asseritamente patiti per effetto della vaccinazione. In particolare, l'attore:

  • ha sostenuto che il vaccino inoculatogli (I) facesse parte di un lotto immesso sul mercato con virus non sufficientemente inattivato; (II) fosse ritenuto pericoloso dalla letteratura specialistica, tanto da essere stato sostituito dal vaccino orale Sabin; (III) avesse provocato alcuni casi di poliomielite negli Stati Uniti sin dal 1955 (c.d. incidente Cutter);
  • ha ritenuto configurabile, sulla base di tali presupposti, la responsabilità per colpa del Ministero della Salute per: (I) aver consentito l'immissione in commercio e la distribuzione ai centri vaccinali di partite di vaccino non correttamente confezionate; (II) aver omesso la prevenzione dei danni a cui il personale medico aveva incautamente somministrato la terza dose di vaccino, nonostante i sintomi che questi aveva già accusato.

La domanda è stata parzialmente accolta: anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Salute al ristoro dei soli danni derivanti da sindrome post-polio, considerando quelli correlati alla poliomielite paralitica insorta nel 1960 non risarcibili per intervenuta prescrizione. La sentenza di primo grado è stata però riformata.

Per la Corte d'Appello di Roma era sicuro, perciò non è stato dannoso. Aderendo alle difese del Ministero della Salute, la Corte d'Appello di Roma ha integralmente rigettato la domanda risarcitoria. A parere della Corte, non era ravvisabile il nesso eziologico tra la vaccinazione e i danni lamentati: la pericolosità del vaccino inoculato non era conosciuta né conoscibile all'epoca del fatto e non era dimostrata dall'incidente Cutter che, ben lungi dall'essere stato causato dal vaccino in sé, era stato determinato da difetti di produzione imputabili alla casa farmaceutica; perciò, il Ministero della Salute non poteva essere ritenuto responsabile per i danni derivanti dalla somministrazione di un vaccino che la letteratura scientifica qualificava come sicuro. Questa conclusione era inaccettabile per la parte che, senza darsi per vinto, ha proposto ricorso in sede di legittimità.

Per la Corte di Cassazione potrebbe essere stato dannoso. Con la pronuncia n. 34027 del 18 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza impugnata e l'ha cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.

Invero, per negare la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e i danni patiti, la Corte d'Appello di Roma si era impropriamente fondata solo sull'assenza di evidenze scientifiche rispetto alla pericolosità del vaccino Salk, senza considerare che, nel caso specifico, i pregiudizi della persona offesa avrebbero potuto essere stati determinati dal difetto del farmaco inoculato o dalla sua controindicata somministrazione.

La motivazione della decisione impugnata non era confortata:

  • né dalla Corte di Cassazione che, in termini generali, aveva richiesto al giudice di valutare l'esistenza del nesso causale tra fatto ed evento, sulla base non soltanto delle astratte leggi statistiche, ma anche delle acquisizioni probatorie sia in positivo (i.e. elementi di conferma) sia in negativo (i.e. assenza di fattori alternativi plausibili). Sul punto, fra le altre: Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 21 luglio 2011, n. 15991; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3390; Cass. 25 luglio 2018, n. 19699; Cass. 27 settembre 2018, n. 23197; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2474; Cass. 27 luglio 2021, n. 21530;
  • né dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con specifico riferimento all'inoculazione di un vaccino dalla pericolosità non scientificamente provata, aveva onerato il giudice di valutare il nesso eziologico rispetto agli eventuali pregiudizi conseguenti, tenendo conto del quadro indiziario fornito dal danneggiato. Così, Corte di Giustizia UE 21 giugno 2017, C-621/15, Sanofi Pasteur MSD SNC.

In conclusione, il vaccino è stato dannoso o non lo è stato? Sta di fatto che, all'interrogativo incessante della parte (“È stato il vaccino antipolio a rovinarmi la vita?”), è ora di nuovo chiamata a rispondere la Corte d'Appello di Roma, con un approccio che, a differenza di quello adottato in precedenza, sia analitico e volto a valorizzare gli elementi emersi nel processo.

Del resto, come qualcuno ha osservato, “tutte le generalizzazioni sono pericolose” e, in un ambito così complicato come quello dell'accertamento della causalità, è bene evitare i pericoli o almeno provarci.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.