Decreto aiuti quater: come cambia il SuperbonusFonte: DL 18 novembre 2022 n. 176
21 Novembre 2022
Scadenza condominio. Per i condominii si attua la riduzione al 90% della detrazione per le spese sostenute nel 2023, del 70 % per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 % per quelle sostenute nell'anno 2025.
Scadenza unifamiliari. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari (unifamiliari e unità funzionalmente autonome) la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Nuovi interventi per titolari di prima casa con reddito inferiore a limite stabilito. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche (unifamiliari e unità funzionalmente autonome), la detrazione spetta nella misura del 90 % anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro da calcolarsi secondo un meccanismo specificamente individuato (art. 119, comma 8-bis.1, d.l. n. 34/2020). Invero, secondo la nuova disposizione, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti (nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12 del TUIR, di cui al d.P.R. n. 917/1986, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12), per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente d.l. n. 176/2022.
Superbonus per operatori del terzo settore. La proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità di fruire dell'aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.
Interventi trainati realizzati da persone fisiche su singole unità immobiliari. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90 % anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del nuova comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro;
Eccezioni alla riduzione al 90%. Le citate modifiche non si applicano: - agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022; - agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Contributi per interventi su unifamiliari e funzionalmente autonomi prime case. È istituito un contributo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 20 milioni di euro (soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, d.l. n. 34/2020). Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Compensazione crediti acquisiti in 10 anni su richiesta. I crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
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