Morte della parte costituita e interruzione del processo

Redazione scientifica
22 Novembre 2022

Nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale, il giudice di appello è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'art. 303 c.p.c.

In una controversia in materia di diritti reali, la Corte di cassazione ha esaminato la seguente questione: cosa accade se il giudice di secondo grado non provvede sulla richiesta di interruzione del giudizio, nonostante la sopravvenuta morte della parte costituita attestata dal suo procuratore nella comparsa conclusionale?

In merito i giudici hanno rilevato che la giurisprudenza della Corte (cfr., ad es., Cass. n. 23042/2009 e Cass. n. 14472/2017) «è consolidata nel ritenere che — nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale (fatto pacifico nel caso di specie, avuto riguardo al sopravvenuto decesso di P.F., costituto in secondo grado come appellato) e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. — il giudice di appello è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione».

Pertanto, una volta intervenuta la suddetta dichiarazione nel corpo della comparsa conclusionale (scambiata con le controparti costituite), con la correlata manifestazione della volontà di ottenere l'interruzione del giudizio, quest'ultimo non può essere proseguito, con la conseguenza che gli atti successivamente compiuti senza la dichiarazione dell'interruzione del processo, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, da cui deriva la necessità della loro rinnovazione.

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