Illegittimità del trasferimento del membro della RSU in mancanza del nulla osta sindacale

Emanuele Licciardi
Alessandra Boati
Elena Dongellini
22 Novembre 2022

Deve essere dichiarato antisindacale e, quindi, illegittimo, il trasferimento del membro della RSU disposto dal datore senza il previo nulla osta della OO.SS. di appartenenza, anche nel caso in cui sussistano situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il provvedimento ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Il caso

La fattispecie in esame riguarda l'impugnazione del provvedimento datoriale di trasferimento presso una diversa sede di lavoro del dirigente disposto senza il nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza, pur in presenza di situazioni di incompatibilità ambientale idonee a giustificare il trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 c.c.

In primo grado il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento del dirigente, disponendo la riassegnazione dello stesso alla sede originaria in mancanza della richiesta, da parte del datore di lavoro, del predetto nulla osta.

I giudici di secondo grado hanno poi confermato l'illegittimità del provvedimento in quanto disposto senza l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, applicabile al settore pubblico ai sensi dell'articolo 23 della l. n. 93 del 1983, e dell'articolo 18 del CCNQ (Contratto collettivo nazionale quadro).

Per la Corte, il combinato disposto delle predette disposizioni avrebbe dovuto imporre la richiesta di nulla osta sindacale ai fini della validità del trasferimento, a prescindere dalle motivazioni poste a giustificazione del provvedimento, che in nessun caso potrebbero condizionare l'applicazione della disciplina a tutela del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale.

La datrice di lavoro, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proponeva ricorso in Cassazione.

Le questioni

L'Agenzia ha impugnato la sentenza avanti alla Corte di Cassazione ritenendo che il nulla osta sindacale non sarebbe necessario laddove il trasferimento sia giustificato da eventi che nulla hanno a che vedere con le relazioni sindacali, preservate dall'articolo 22 dello Statuto dei Lavoratori, contestando, altresì, la legittimazione ad agire del dirigente, riservata, secondo l'Agenzia, alla sola organizzazione sindacale coinvolta.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione ha rigettato il ricorso, sostenendo, innanzitutto, che la tesi dell'inapplicabilità dell'onere di richiedere il nulla osta per trasferimenti occasionati da incompatibilità ambientale, tanto più se legati a indagini penali nei confronti del dipendente, non può essere accolta perché rappresenterebbe un immotivato restringimento della portata applicativa dell'articolo 22”,diretta a evitare pregiudizi all'attività sindacale nel luogo di lavoro in cui opera il componente RSU interessato al trasferimento.

In particolare, secondo i giudici della Corte, il sopracitato articolo 22 impone che il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.

Il trasferimento disposto nei confronti del dirigente senza previo nulla osta deve ritenersi, quindi, irrimediabilmente inficiato da una presunzione di anti-sindacabilità, a prescindere dall'effettiva esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale che, ai sensi dell'articolo 2103 c.c., giustificherebbero il provvedimento.

La Corte ha respinto, infine, le eccezioni in ordine alla legittimazione attiva del dipendente, richiamando sul punto il proprio orientamento, secondo cui lo stesso dirigente sindacale è legittimato a proporre autonoma azione volta a far valere l'illegittimità del trasferimento per mancata richiesta del nulla osta sindacale (così, Cass. n. 11521/1997).

Osservazioni

Sulla scorta della pronuncia analizzata emerge che il rappresentante sindacale non può essere trasferito in un'altra sede di lavoro senza il nulla osta dell'organizzazione di appartenenza e ciò anche se lo stesso risulta sottoposto a procedimento penale e l'amministrazione rilevi un conseguente problema d'incompatibilità ambientale.

Le ragioni del datore di lavoro, infatti, non possono condizionare, né ridurre la portata dell'articolo 22 dello Statuto Lavoratori, applicabile anche al pubblico impiego. Inoltre, l'asserita incompatibilità ambientale del dirigente non rileva, in concreto, non potendo costituire oggetto della valutazione datoriale la generica prospettazione del fatto che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con il personale della Guardia di Finanza che aveva svolto indagini investigative su di lui.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, in mancanza del nulla osta, è irrilevante la valutazione circa l'esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a giustificare, ex art. 2103 c.c., il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l'osservanza delle formalità prescritte, resterebbe inficiato da una presunzione di anti-sindacalità.

La Corte, infatti, ha affermato che in mancanza del previsto "nulla osta", non vale scrutinare l'esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere, ex art. 2103 c.c., il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l'osservanza delle formalità prescritte - fatto acclarato nella sentenza impugnata e non revocato in dubbio dalla difesa della ricorrente -, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di anti-sindacalità”.

La Suprema Corte ha ritenuto di non poter accogliere la tesi dell'inapplicabilità dell'onere di richiedere il previo nulla osta per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, quand'anche legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato.

Secondo i giudici, infatti, “non coglie la ratio della decisione l'amministrazione quando deduce che bisognerebbe limitare la portata della norma che tutela l'attività sindacale di fronte a fatti di possibile rilevanza penale, altrimenti si andrebbe contro «lo spirito e la volontà» del legislatore: senza nulla osta neppure si possono scrutinare le motivazioni del trasferimento”.

Una condotta di tal genere determinerebbe un immotivato restringimento della portata applicativa dell'articolo 22 dello Statuto dei Lavoratori, contrastante con la ratio della disposizione stessa, diretta ad evitare pregiudizi all'attività sindacale nel luogo di lavoro in cui è chiamato ad operare il componente della RSU interessato dal trasferimento.

I giudici di legittimità hanno, infine, ribadito il consolidato orientamento secondo cui lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale, in caso di mancata richiesta del nulla osta sindacale prescritto dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori, è legittimato ad agire personalmente in giudizio per far valere l'illegittimità del trasferimento.

La Corte ha infatti affermato che “non fondati sono, poi, gli ulteriori "dubbi in ordine alla legittimazione del lavoratore a far valere pretese che sembrano riconducibili alla sola O.S. coinvolta". Anche in questo caso la ricorrente non si confronta con la decisione, che richiama espressamente l'orientamento di questa Corte secondo cui "lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale E…) è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l'illegittimità del trasferimento per mancata richiesta del nulla osta sindacale prescritto dall'articolo 22 dello Statuto dei lavoratori" (Cass. 19 novembre 1997, n. 11521)”.