Controversie in materia di comunione ereditaria. Questioni in tema di litisconsorzio necessario

Sergio Matteini Chiari
23 Novembre 2022

Si ha comunione ereditaria nei casi in cui ricorra successione legittima, in assenza di testamento, oppure quando il testatore abbia disposto dei propri beni per quote. Il focus esamina le azioni che possono essere proposte in materia di comunione ereditaria e le ipotesi in cui ricorre il litisconsorzio necessario.
Inquadramento

Si fa rinvio all'«Inquadramento» posto in capo al focus intitolato «Controversie in materia di comunione ordinaria. Questioni in tema di litisconsorzio necessario», pubblicato su questo portale.

Comunione ereditaria. Premessa

Si ha comunione ereditaria nei casi in cui ricorra successione legittima, in assenza di testamento, oppure quando il testatore abbia disposto dei propri beni per quote.

La dottrina è concorde nel ritenere che la disciplina dettata in sede di divisione in generale (libro III del c.c.) si applica anche alla divisione ereditaria, «perché la disciplina del genere si applica anche alla specie se non è diversamente stabilito» (Capozzi, Successioni e donazioni, a cura di A. Ferrucci, C. Ferrentino, Tomo II, III ed. Milano 2009, 1295, cui si deve la frase tra virgole; Morelli, La comunione e la divisione ereditaria, in Giur. sist. dir, civ. e comm. diretta da Bigiavi, Torino, II ed., 1998, 128).

La comunione ereditaria può essere liberamente sciolta.

Azioni in materia di comunione ereditaria. Ipotesi di litisconsorzio necessario

i) Il giudizio di divisione ereditaria deve svolgersi necessariamente, a norma dell'art. 784 c.p.c., nei confronti di tutti coloro che partecipano alla comunione al momento della proposizione della domanda (Cass. civ., sez. II, 26 aprile 1993, n. 4891).

Nei giudizi in questione, i coeredi sono litisconsorti necessari finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l'attribuzione ai medesimi delle quote loro spettanti (Cass. civ., sez. I, 13 agosto 1998, n. 7953; Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2013, n. 18218).

Legittimati passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato (Cass. civ., sez. II, ord. 10 dicembre 2021, n. 39340). Al giudizio di divisione partecipano altresì l'erede indicato dal testatore in sostituzione (art. 688 c.c.) del coerede (qualora operi la sostituzione) e, secondo la giurisprudenza, anche i legatari (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 1990, n. 7709; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17881).

Va precisato che, ove una quota abbia costituito oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta al cessionario e non agli eredi cedenti (Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2011, n. 12242; Cass. civ., sez. VI, ord. 5 giugno 2018, n. 14406).

ii) Nella controversia relativa all'accertamento della proprietà di un immobile rientrante in comunione ereditaria, i coeredi assumono la posizione processuale di litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2013, n. 24751).

iii) Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo per nullità,sono litisconsorti necessari, oltre a coloro che in detto testamento sono istituiti eredi, anche coloro che diverrebbero successori ex lege ove il testamento fosse riconosciuto invalido (Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2010, n. 474; Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2016, n. 4452).

Non ricorrenza di ipotesi di litisconsorzio necessario

i) L'azione per il pagamento di un debito ereditario nei confronti di una pluralità di eredi non dà vita ad un litisconsorzio necessario fra gli stessi, non versandosi nell'ipotesi di un rapporto unitario indivisibile, in quanto ciascun erede è tenuto a soddisfare i debiti ereditari in proporzione della quota attiva in cui succede (Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2010, n. 13644; Cass. civ., sez. II, 3 marzo 2016, n. 4199; Cass., sez. VI, 29 aprile 2016, n. 8487).

ii) I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 c.c. Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma, peraltro, la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (v., ex multis, Cass. civ., S.U., 28 novembre 2007, n. 24657; Cass. civ., sez. VI, ord. 20 novembre 2017, n. 27417; Cass. civ., sez. III, ord. 6 maggio 2020, n.8508).

iii) In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, restando ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa. Ne deriva che l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio (Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2018, n. 14480 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 17 giugno 1996, n. 5562).

iv) Non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario relativamente all'azione esperita dal coerede contro l'estraneo acquirente della quota di comunione ereditaria, alienata da altro coerede in violazione del diritto di prelazione attribuito dall'art. 732 c.c., atteso che, con essa, il retraente consegue il risultato di sostituirsi al retrattato quale cessionario della quota, senza modificare in nulla, rispetto all'avvenuta cessione, la posizione giuridica del coerede alienante, che di conseguenza non ha veste di litisconsorte necessario (Cass. civ., sez. II, 13 aprile 1988, n. 2934).

v)Qualora taluni degli eredi agiscano con azione di rendiconto nei confronti dei coeredi immessisi nel possesso e nel godimento esclusivo di un bene ereditario fruttifero, per ripetere, nei limiti della quota di loro spettanza, i frutti da costoro percepiti in costanza del rapporto di comunione ereditaria, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri (eventuali) coeredi non possessori, in quanto ad essi nessun concreto pregiudizio potrebbe derivare dalla decisione richiesta (Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1995, n. 2162).

vi) Nel giudizio conseguente all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima non è configurabile ipotesi di litisconsorzio necessario attivo fra i più legittimari lesi (Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2011, n. 27770 e, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, ord. 23 luglio 2020, n. 15706).

vii) L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi (Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14182; Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2017, n. 16409).

viii) Qualora il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il beneficiario non succede in universum ius del defunto e, pertanto, non acquista la qualità di erede; nei suoi confronti, pertanto, non sussiste litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi (Cass., sez. II, 26 gennaio 2010, n. 1557).

I creditori opponenti

L'art. 784 c.p.c. prescrive la contemporanea presenza nel giudizio di divisione ereditaria di due categorie di soggetti, gli eredi e i «creditori opponenti», «se vi sono».

Il riferimento è ai creditori iscritti od aventi causa di cui si legge nell'art. 1113 c.c.

Creditori iscritti sono quelli titolari di ipoteca iscritta prima dell'instaurarsi del giudizio di divisione.

Creditori aventi causa sono coloro che abbiano trascritto un atto di acquisto di diritti (pro quota) sull'immobile oggetto di comunione prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Creditori «opponenti» sono i creditori iscritti o quelli aventi causa che abbiano notificato un atto di opposizione alla divisione prima dell'instaurarsi del giudizio di divisione e della trascrizione della relativa domanda.

Ai sensi dell'art. 784 c.p.c., tali creditori sono legittimati passivi e litisconsorti necessari nel giudizio di divisione, giusta l'esigenza che la pronuncia abbia effetto anche nei loro confronti.

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