Riforma processo civile: l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
24 Novembre 2022
Introduzione
Tra le numerose modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022 di riforma del processo civile alle norme concernenti le procedure esecutive incardinate a far data dal 30 giugno 2023, vi è la novella dell'art. 179-ter, disp. att., c.p.c., rubricato “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”, già oggetto di precedenti modifiche legislative. Come è noto, la riforma del 2006 ha determinato una estensione soggettiva della delega, includendo tra i soggetti delegabili, oltre ai notai, anche gli avvocati ed i dottori commercialisti. In particolare, l'art. 591-bis c.p.c., con riferimento ai soli notai stabilisce che questi devono avere preferibilmente sede nel circondario del Tribunale delegante. In difetto di specifica limitazione e tenuto conto del tenore letterale della norma (l'avverbio inserito prima delle disgiuntive che introducono le altre due categorie di delegabili), si è ritenuto che la scelta tra i professionisti diversi dai notai (avvocati e commercialisti) non possa essere condizionata da limitazioni territoriali. Peraltro, anche per gli stessi notai, la situazione si è atteggiata in modo diverso dopo le modifiche della legge notarile, avendo la l. n. 27/2012 stabilito che i notai possono operare in tutto il territorio che appartiene al distretto di Corte di Appello nel cui ambito è collocata la sede loro assegnata. Di qui la possibilità di conferire la delega ai notai che operano nell'intero distretto di Corte di Appello comprendente il circondario del tribunale delegante. L'art. 179-ter, disp. att., c.p.c., come sostituito dal d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005 (come modificato ex art. 1, comma 5, l. n. 263/2005), in merito al profilo della competenza specialistica, si limitava a prevedere che “Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento delle procedure esecutive ordinarie e concorsuali”. La successiva novella dell'art. 179-ter, disp. att., c.p.c. è stata introdotta dal d.l. n. 59/2016, convertito in l. n. 119/2016. La norma, attualmente in vigore, dopo aver previsto l'istituzione presso ogni tribunale di un “elenco” dei professionisti delegabili, ha richiesto “obblighi di primaria formazione” per l'iscrizione nello stesso ed “obblighi di formazione periodica” per la conferma dell'iscrizione. Obblighi a stabilirsi “con decreto avente natura non regolamentare del Ministero della giustizia”: detto decreto, che avrebbe anche dovuto anche istituire la commissione di cui al secondo e terzo comma della disposizione in commento, tuttavia, non è stato mai emesso, per cui la disciplina ivi prevista non ha trovato attuazione. Come accennato, la norma è stata nuovamente modificata dal recente intervento riformatore di cui al d.lgs. n. 149/2022. Essa, nella formulazione di futura applicazione, al comma 1, mantiene ferma la presenza presso ogni tribunale dell'elenco dei professionisti delegabili, introdotto, come detto, in sede di conversione del d.l. n. 35/2005, dalla l. n. 80/2005, con decorrenza dal primo gennaio 2006. Sono, tuttavia, previsti nuovi criteri di formazione e tenuta dell'elenco medesimo, che destano perplessità per la loro macchinosità, inevitabilmente destinata a determinare ritardi nella formazione dell'elenco. L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto da lui o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco (comma 2). Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali (comma 3). Il legislatore delegato, quindi, è apparso consapevole del profilo di alta specializzazione che connota l'attività del professionista delegato e, nei successivi commi, ha previsto nuovi e più rigorosi requisiti per l'iscrizione (e per la conferma dell'iscrizione) e ha precisato la documentazione da corredare alla domanda di iscrizione (e di conferma dell'iscrizione). Il primo problema che si pone all'interprete è l'applicazione temporale della norma in esame. Vi è infatti da chiedersi se per tutti quei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della norma de qua (30 giugno 2023) il Giudice dell'esecuzione potrà reclutare i professionisti delegabili attingendo dall'elenco già esistente (con possibilità, quindi, di un doppio binario di nomine) o se invece il nuovo elenco andrà a sostituire l'elenco già formato. Prima facie, la norma in commento sembra destinata a non poter (ancora) trovare attuazione, atteso che è possibile dimostrare di avere una specifica competenza tecnica sulla base di uno solo dei tre requisiti alternativamente previsti per l'iscrizione (comma 6). Invero, il richiedente può formulare la domanda solo se ha svolto nel quinquennio precedente almeno dieci incarichi di professionista delegato (comma 5, lett. a)). Non è ancora acquisibile, invece, il titolo di “avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata”, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 12 agosto 2015 n.144 (comma 5, lett. b) e, soprattutto, non è ancora stato tenuto alcun corso di alta formazione da parte dei Consigli nazionali forense, dei dottori commercialisti, notarile, ovvero organizzati delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate (comma 5, lett. c) Ne consegue, quindi, l'impossibilità al momento di dar vita alla formazione dell'Elenco ed, a fortiori, l'impossibilità per il professionista (che ha raggiunto il numero minimo di incarichi per l'iscrizione) di permanervi, non potendo attualmente ottemperare agli obblighi di formazione continuativa. Ciò detto circa in termini di attuazione, la vera criticità della disposizione in esame è costituita dalla limitazione territoriale inopinatamente introdotta (fuori delega!) dal legislatore delegato, con l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di nominare soltanto professionisti iscritti nell'elenco del proprio Tribunale. È vero che questa restrizione risulta temperata dal successivo comma 12, che riconosce al Giudice dell'esecuzione la facoltà di conferire la delega ad un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario, indicando analiticamente i motivi della scelta (ad es. specifica competenza tecnica unita all'aver costantemente svolto negli anni precedenti incarichi di professionista delegato presso quel tribunale); ma è altrettanto vero che molteplici sono i profili che impongono un giudizio fortemente critico sul predetto profilo della novella in commento. Innanzitutto, la limitazione dell'iscrizione in un solo elenco costituisce un inspiegabile passo indietro rispetto al perseguimento degli obiettivi di efficienza/trasparenza nel settore delle esecuzioni civili immobiliari, come finora perseguiti dal legislatore e cristallizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle linee guida relative alle buone prassi in detto settore. E' evidente infatti che, trattandosi di attività estremamente tecnica e interdisciplinare, la finalità della massima specializzazione e professionalità (di cui, si ripete, il legislatore delegato è apparso avvertito) si rivela obiettivamente incompatibile con la reclusione nel recinto di un solo Tribunale. Ed è altrettanto evidente che le insopprimibili esigenze di trasparenza, nell'ambito di un settore tanto delicato come quelle delle vendite giudiziali, richiedono la circolazione di professionalità che non possono essere imbrigliate al singolo Tribunale. Non va, poi, sottaciuto il problema di molti uffici giudiziari, nei quali vi è difficoltà di reclutamento di professionisti delegati e delegabili (si pensi, ai piccoli tribunali perennemente in emergenza), anche e soprattutto in considerazione del limite di incarichi introdotto dall'art. 179-quater, primo comma, disp. att., c.p.c., che testualmente recita: “Il presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice”. Ed è, questa, una scelta assolutamente condivisibile, nell'ottica di evitare posizioni dominanti, assicurando equilibrio e ponderatezza nelle nomine. Il legislatore delegato sembra, inoltre, non aver valutato la peculiarità dell'incarico conferito al professionista delegato da parte del giudice dell'esecuzione, fondato sull'intuitus personae e sull'insopprimibile rapporto fiduciario, vero e proprio elemento cardine dell'ufficio esecutivo. Conseguenze particolarmente paralizzanti, inoltre, rischia di avere la inopinata previsione dell'iscrizione nel solo elenco tenuto dal Tribunale in cui il professionista delegato ha la propria residenza (comma 4, n. 3). È noto, infatti, che il concetto di residenza non è utilizzabile con riguardo allo svolgimento di attività professionale, motivo per il quale è stato da tempo sostituito con la più congrua nozione di domicilio professionale. Peraltro, la prassi consolidata di moltissimi studi professionali è nel senso di svolgere la propria attività presso più circondari, per cui la limitazione ad un unico foro determinerebbe un'ulteriore ingiustificata penalizzazione, esponendo pericolosamente l'amministrazione della giustizia. Invero, ed è questo un dato acclarato, diminuendo il numero di incarichi pro capite, inevitabilmente diminuisce la “specializzazione” dei professionisti delegati, i quali, a fronte di un numero esiguo di nomine, sono poco incentivati ad investire, sia economicamente che – soprattutto – professionalmente, nel settore delle esecuzioni, al fine di acquisire la necessaria specializzazione in una materia quanto mai delicata e peculiare. Conclusioni
Il nuovo testo della norma, così come modificato, presenta profili di disparità di trattamento rispetto alle figure professionali più contigue ai professionisti delegati nelle esecuzioni immobiliari, che si trovano a svolgere nei rispettivi settori la medesima attività: si pensi ai curatori, ma anche i professionisti nominati all'espletamento delle operazioni di vendita in ambito fallimentare ovvero in quello degli organismi di composizione della crisi. Non solo: se si allarga lo sguardo, la disparità di trattamento valica i confini, la norma in commento determinando una ingiustificabile compressione alla libertà di stabilimento del professionista come sancita dalle norme eurounitarie. Infine, se l'intento del legislatore delegato è stato quello di equiparare in parte qua la posizione dei professionisti delegati a quella dei consulenti tecnici d'ufficio, ebbene occorre rilevare una vera e propria discrasia, atteso che per i consulenti tecnici è ormai prevista la creazione di un albo unico nazionale con possibilità di scelta da parte del Giudice su base distrettuale. E proprio questa sembra essere la soluzione preferibile al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza delle operazioni di vendita delegata: abbattere le barriere artificialmente create e dar vita ad un unico albo nazionale, nel segno della professionalità e della competenza. E l'istituzione di un Albo unico ben potrebbe essere accompagnata dalla previsione della facoltà per il giudice dell'esecuzione di conferire la delega delle operazioni di vendita ad un professionista che ha il domicilio professionale nel circondario di uno dei tribunali ricompresi nel distretto di Corte d'Appello, fermo restando la necessità di una motivazione analitica per la nomina di un professionista avente il domicilio nel distretto di altra Corte di Appello. |