Responsabilità in via solidale del committente per i danni subiti, a seguito di infortunio, dal dipendente di una società di autotrasporti

24 Novembre 2022

In questa inedita pronuncia del Tribunale di Cremona viene applicata al settore della logistica - probabilmente per la prima volta - la responsabilità risarcitoria solidale del committente per i danni subiti dal lavoratore infortunato, dipendente di uno dei sub-vettori. I principi e la loro declinazione pratica sono analizzati nel presente contributo.
Il caso

Una interessante e inedita pronuncia penale del Tribunale di Cremona (23 settembre 2022, n. 732) affronta - a quanto consta per la prima volta - il tema della responsabilità solidale del committente per i danni subiti a causa dell'infortunio occorso al dipendente di una società di autotrasporti.

Nel caso di specie il dipendente di una società cooperativa, mentre si trovava presso il magazzino di una ditta cliente intento nelle operazioni di carico di un semirimorchio, era vittima di un grave infortunio. Più precisamente al termine delle operazioni di carico, dovendosi occupare personalmente della chiusura del semirimorchio, saliva sullo stesso per abbassare il telo che lo copriva, non avendo a disposizione l'asta di metallo che, normalmente, serviva a svolgere in sicurezza questa operazione. Mentre si trovava sulla parte alta del rimorchio, il lavoratore scivolava cadendo rovinosamente al suolo, subendo in questo modo la frattura scomposta del gomito sinistro.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice monocratico accertava che:

- il giorno dell'evento il semirimorchio destinato al trasporto della merce era privo dell'asta in metallo necessaria per aprire e chiudere in sicurezza il telo del semirimorchio stesso, senza bisogno di arrampicarsi sul camion;

- nel Documento di Valutazione dei Rischi della società datrice non era stato in alcun modo considerato il rischio specifico connesso all'attività di carico e scarico dei mezzi e, in particolare, quello connesso alla fase di apertura e chiusura del telo del semirimorchio, con conseguente violazione dell'art. 28 comma 2 d.lgs. 81/2008;

- il lavoratore non era mai stato sottoposto a visita medica per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni, in violazione dell'art. 18 comma 1 lett. c) d.lgs. 81/2008;

- la società datrice non aveva formato il dipendente né sulle mansioni assegnate né sui rischi specifici connessi alla sua attività lavorativa, con conseguente violazione dell'art. 37, comma 1 lettere a), b) d.lgs. 81/2008.

Affermata, dunque, la sussistenza dei suddetti profili di colpa a carico del datore di lavoro, il Tribunale di Cremona accertava la responsabilità del datore di lavoro (e del legale rappresentante) per la mancata tutela dell'incolumità fisica del prestatore di lavoro prescritta dall'art. 2087 c.c. e, conseguentemente, lo condannava per il reato di lesioni personali colpose aggravate ex art. 590 commi 1 e 3 c.p.

Contestualmente, accertata la sussistenza di un contratto di servizi di trasporto tra il primo committente ed il vettore che, in seguito, aveva subappaltato il servizio ad un Consorzio che a sua volta aveva ulteriormente affidato il servizio alla società datrice di lavoro del dipendente infortunato, il Giudice condannava tanto il committente quanto il datore al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal dipendente, disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva pari alla somma di 17.235,15 euro.

La responsabilità del datore ai sensi dell'art. 2087 c.c.

La pronuncia, nell'affermare la responsabilità penale del datore di lavoro per l'infortunio del dipendente, non si discosta dalla giurisprudenza sedimentatasi nell'alveo dell'art. 2087 c.c., disposizione generale di chiusura del sistema di sicurezza sul lavoro.

A fronte delle difese svolte dagli imputati che eccepivano la condotta colposa del lavoratore, il giudice cremonese ribadisce i principi generali espressi dalla Corte di Cassazione sul tema della corresponsabilità o dell'esclusiva responsabilità del dipendente, principi particolarmente rigorosi circa la penale responsabilità del datore, essendo primario scopo dell'ordinamento quello di “tutelare nella maggiore estensione possibile il lavoratore, parte debole del rapporto”.

In particolare, nella motivazione si afferma che il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità solo quando il comportamento del dipendente abbia i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute (cd “rischio eccentrico”, cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2019, n. 27871) (1), connotandosi come del tutto imprevedibile (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2022, n. 22164; Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2018, n. 7188; Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3787; Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 2012, n. 37986).

Ne deriva che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2014, n. 7364).

In definitiva, non è configurabile la responsabilità o la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorché il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro manifesti delle criticità evidenti, tenuto conto che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto non solo all'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori in quanto, in forza della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2018, n. 7188, cit., secondo cui il datore “ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela; Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2015, n. 22813).

Appalto di servizi di trasporto e responsabilità risarcitoria solidale ex art. 26, comma 4 d.lgs. 81/2008

La sentenza in commento si caratterizza per la pregevole motivazione in ordine al profilo della responsabilità risarcitoria solidale del committente, citato come responsabile civile dalla parte offesa ai sensi dell'art. 26, comma 4 d.lgs. 81/2008: esemplare, da questo punto di vista, è la distinzione tracciata dal Tribunale di Cremona tra contratto di trasporto e appalto di servizi.

Da un lato, infatti, il Giudice ha escluso la responsabilità solidale della società che aveva soltanto commissionato lo specifico trasporto di un carico di tubi in acciaio (in occasione del quale si era verificato l'infortunio), avendo qualificato il rapporto negoziale quale semplice contratto di trasporto. Dall'altro, invece, la sentenza ha accertato l'esistenza di una catena di appalti e subappalti di servizi di trasporto, alla cui base si collocava la prestazione lavorativa del dipendente infortunato.

In particolare, nella motivazione il Tribunale dà conto della riqualificazione giuridica del primo dei tre anelli della catena di esternalizzazioni, nonostante fosse stato formalmente denominato dalle parti quale contratto di trasporto («È irrilevanteil nomen assegnato dalle parti al contratto»). Facendo infatti espresso riferimento ai consolidati principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la pronuncia in esame ribadisce che “È configurabile un contratto di appalto di servizi di trasporto e non un semplice contratto di trasporto allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono normalmente da individuarsi nella

- molteplicità e sistematicità dei trasporti,

- pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni,

- assunzione dell'organizzazione e dei rischi da parte del trasportatore”,

(Cass., 29 luglio 2019, n. 20413; conf., ex plurimis, Cass., 6 marzo 2020, n. 6449, che aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale,denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, in considerazione di elementi di fatto talida farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto,ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di outsourcing; Cass., 14 luglio 2015, n. 14670; Cass., 29 aprile 1981, n. 2620; Cass. 21 marzo 1980, n. 1902; nel merito, ex multis, App. Milano, sez. lav., 7 aprile 2021, n. 424; Trib. Milano, sez. lav., 25 febbraio 2020, n. 226; Trib. Teramo, sez. lav., 24 ottobre 2018, n. 768; App. Torino, sez. lav., 15 febbraio 2018, n. 1011).

Se quindi con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro, viceversa nell'appalto di servizi di trasporto il vettore si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, persone o cose da un luogo all'altro dovendo ricorrere, nella specie, la predeterminazione e sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall'assunzione dei rischi da parte del trasportatore: «In tali contratti viene quindi programmata una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto, sicché tali trasporti assumono il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali il trasportatore deve organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali».

Questi, in via generale, gli indici fattuali che caratterizzano l'appalto, distinguendolo dal contratto di trasporto:

- la pluralità delle prestazioni, consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, e non in sporadiche ed episodiche prestazioni di lavoro;

- la durata considerevole del rapporto tra appaltatore e committente, nonché la sua continuità, sistematicità ed esclusività;

- la modalità di determinazione e corresponsione del corrispettivo, concordato sulla base di un capitolato o in via generale e unitaria per l'intero servizio commissionato;

- l'esecuzione di prestazioni ulteriori e aggiuntive, nell'ambito delle quali la prestazione complessiva di un servizio prevale su quella tipica di trasporto, con la conseguenza che il trasferimento di un bene non è più l'elemento qualificante del contratto;

- l'allocazione del rischio in capo all'appaltatore.

In concreto, il Tribunale di Cremona ha ravvisato nel caso di specie gli estremi dell'appalto di servizi, rilevando come nel contratto sottoscritto tra le parti fossero previsti:

- una molteplicità di trasporti, caratterizzati dalla loro continuità, dalla loro indeterminatezza e indeterminabilità a priori;

- una durata di dodici mesi, rinnovabile automaticamente di anno in anno;

- una serie di prestazioni diverse e accessorie accanto alla prestazione principale di trasporto delle merci, consistenti in tutte le operazioni complementari necessarie, dalla presa in consegna delle merci alla loro riconsegna: «…la prestazione oggetto del contratto è ben più ampia dell'obbligazione tipica del contratto di trasporto»;

- la definizione di un corrispettivo unitario, determinato sulla base di un apposito prospetto, con fatturazione effettuata non successivamente ad ogni trasporto bensì mensilmente;

- l'organizzazione del lavoro e l'allocazione del rischio in capo al vettore;

- la previsione a carico del vettore di vigilare su eventuali altri sub-vettori di cui si sarebbe eventualmente avvalso per l'esecuzione del contratto: proprio in applicazione di tale clausola contrattuale emergeva che il vettore aveva espressamente trasferito il servizio ad un Consorzio attraverso un contratto denominato “contratto di appalto di servizi”, a sua volta trasferito dal consorzio ad una cooperativa consorziata (datrice del lavoratore infortunato) con una “lettera di affidamento di appalto”. Circostanza, questa, che forniva ulteriore e definitiva conferma della corretta qualificazione quale appalto di servizi del contratto a monte della catena di subappalti.

Ne deriva, conseguentemente, l'applicazione del meccanismo della responsabilità risarcitoria solidale del committente previsto dall'art. 26 comma 4 d.lgs. 81/2008, secondo il cui disposto “l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL”.

In particolare, nella sentenza in commento è stato escluso l'esonero del committente nel caso di danni prodotti in conseguenza “dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici(art. 26, comma 4, ultimo periodo d.lgs. 81/2008), poiché nel caso di specie il danno occorso al lavoratore è stato «concretizzazione esclusivamente di rischi comuni e interferenziali». La mancata adozione di misure precauzionali da parte della ditta appaltatrice, infatti, non atteneva ad un rischio specifico sia perché era immediatamente percepibile, sia perché relativa ad attività –quale il trasporto, il carico e lo scarico di merci- svolte anche dalla committente, e quindi dalla stessa perfettamente conosciute. Conclusione, questa, conforme al principio di diritto enunciato in materia dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine» (Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2015, n. 12228).

Contesto legislativo e amministrativo

È utile dar conto in sintesi del contesto legislativo e amministrativo entro cui si colloca la pronuncia esaminata, con riferimento alla specifica materia del trasporto di merci.

Più precisamente, se la responsabilità solidale del committente per il risarcimento dei danni derivanti dall'infortunio del lavoratore della società appaltatrice è delineata unicamente dall'art. 26 comma 4 d.lgs. 81/2008, al contrario la solidarietà retributiva (2) è prevista da una pluralità di strumenti normativi, seppur con differente raggio operativo, e in particolare:

- dall'art. 1676 c.c., che riconosce ai dipendenti dell'appaltatore l'azione diretta nei confronti del committente per conseguire quanto è loro dovuto con riguardo all'attività prestata per eseguire l'opera o il servizio, nei limiti del debito che il committente aveva verso l'appaltatore alla data di proposizione della domanda;

- dall'art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003, che stabilisce l'obbligo solidale del committente insieme con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per tutti i crediti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (3);

- dall'art. 83-bis d.l. 112/2008 (conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133), secondo cui il committente che non esegue la verifica della regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore, è obbligato in solido con quest'ultimo, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.

Si deve segnalare, da ultimo, la recente introduzione dell'art.1677-bis (4), rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, volto a disciplinare la specifica fattispecie del contratto di logistica, secondo cui “Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.

Una prima lettura di questa novella codicistica è stata offerta dal Ministero del Lavoro con l'interpello n. 1/2022 (5), che ritiene centrale per l'applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto lo specifico “vaglio di compatibilità” previsto dalla citata norma, dovendosi pertanto tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell'articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.

Tale ineludibile vaglio di compatibilità, secondo l'interpello ministeriale, non consente quindi di escludere il regime di solidarietà previsto dall'articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, sia perché l'esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell'appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per i dipendenti impegnati nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.

Note

(1) In particolare, nella suddetta pronuncia viene così definito il concetto di “rischio eccentrico”, idoneo ad escludere alla radice la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio del dipendente: «In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente, imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni affidategli, costituisce concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere le cautele che proprio al governo del rischio di comportamento imprudente del garantito sono finalizzate. Allora, l'evento che pure si sarà verificato, potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore piuttosto che al comportamento –del tutto osservante- del (non più) garante».

(2) Per consolidata giurisprudenza tanto l'art. 1676 c.c. quanto l'art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 prevedono il meccanismo della solidarietà soltanto con riferimento ai crediti retributivi, escludendosi l'applicabilità alle somme a qualsivoglia altro titolo dovute, quali ad esempio quelle liquidate a titolo di risarcimento del danno (cfr., ex multis, Cass., 17 dicembre 2019, n. 33407; Cass., 6 novembre 2019, n. 28517; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678; Cass. 19 maggio 2016, n. 10534; Cass., 19 novembre 2010, n. 23489).

(3) Proprio con riferimento all'art. 29 comma 2, d.lgs. 276/2003 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 254/2017, ha affermato l'applicabilità analogica anche al contratto di subfornitura, atteso che “la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.

(4) Introdotto dall'art. 1 comma 819 l. 30 dicembre 2021, n. 234 (in vigore dal 1° gennaio 2022), è stato modificato nella versione riportata nel testo dall'art. 37-bis, comma 1, d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, a decorrere dal 30 giugno 2022.

(5) Si ricorda che già con circolare n. 17 dell'11 luglio 2012 il Ministero del Lavoro aveva sostenuto che “qualora si riscontri […] omissis […] che la prestazione dedotta nel contratto di trasporto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una organizzazione idonea, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di appalto e, per l'effetto, la norma di tutela di cui all'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003”.

In riferimento al presente commento, v. in Casi e sentenze, Infortunio sul lavoro e liquidazione del danno: applicabilità della responsabilità solidale risarcitoria all'appalto di servizi di trasporto, di D. Tambasco.

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