Con l'affermazione di importanti principi, la Corte di Cassazione dirime i contrasti giurisprudenziali rispondendo alla domanda se il danno da occupazione senza titolo di un immobile costituisca danno in re ipsa.
La Società attrice, proprietaria di diverse porzioni immobiliari, citava in giudizio il Condominio che si era costituito a seguito della vendita di parte delle suddette lamentando che lo stesso avesse impedito, tramite variecondotte turbative, la vendita delle aree ulteriori che la Società aveva destinato già a parcheggi e suddiviso. Tali condotte, integranti nocumento del diritto alla proprietà furono oggetto del giudizio di primo grado, sede in cui la Società chiese l'accertamento di tale diritto e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale. Rigettata dal Tribunale la domanda, la Corte d'appello accolse parzialmente il gravame limitatamente all'azione di rivendica, rigettando nuovamente la domanda risarcitoria. La Corte di Cassazione accolse poi il ricorso della Società, ma la Corte d'appello in sede di rinvio lo rigettò nuovamente. Nuovamente in Cassazione, a seguito di ordinanza interlocutoria, la decisione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
In tale formazione, la Suprema Corte, a seguito di attenta esegesi dei precedenti, ha deciso di perseguire una linea mediana fra teoria normativa e teoria causale ed ha affermato i seguenti principi di diritto, lasciando intatta la distinzione fra azione reale e azione risarcitoria:
«nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»;
«nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»;
«nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».
Fonte: dirittoegiustizia.it
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.