Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sulla redazione dei bilanci degli ETS

La Redazione
24 Novembre 2022

Con la nota dello scorso 15 novembre, il Ministero del Lavoro ha risposto ad alcuni quesiti prevenuti in tema di redazione e deposito dei bilanci da parte degli Enti del Terzo settore.

Gli enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel 2022, devono depositare i bilanci 2021?

La risposta del Ministero del Lavoro, con Nota del 15 novembre, è sì: gli enti considerati ETS in via transitoria (ODV, APS, Onlus) e come tali già tenuti al rispetto del d.m. n. 39/2020 sin dal bilancio 2021, da depositare al Runts nei 90 giorni successivi all'iscrizione, tramite le funzionalità informatiche del Registro, sempre che il documento non sia stato prodotto nel corso del procedimento di verifica post-trasmigrazione o per le Onlus in sede di iscrizione ex art. 34 d.m. n. 106/2020. La nota precisa comunque che l'ufficio del RUNTS può richiedere copia del bilancio 2021, ove necessario e non in maniera generalizzata.

L'obbligo di deposito del bilancio comprende anche il deposito delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti?

La nota sottolinea che «anche nel caso degli ETS, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell'organo cui è demandata l'approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest'ultimo di formulare il proprio giudizio sull'operato dell'organo amministrativo». Sono documenti allegati al bilancio stesso che spesso vengono richiamati nelle delibere di approvazione finale e dunque, pur non essendo parte integrante del bilancio, si tratta comunque di documenti congiunti ad esso che non possono essere sottratti all'obbligo di deposito.

Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.

Ai sensi dell'art. 13 del codice del terzo settore, gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220mila euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Fermo restando che si tratta di una mera facoltà per gli amministratori, spetta a quest'ultimi ed eventualmente all'organo di controllo ove istituito, «la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro (la cui consistenza ed eventuale composizione al momento dell'iscrizione, risulterà dall'atto notarile) l'adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio».

Deposito delle informazioni relative alle raccolte fondi (RF) al RUNTS.

Sul tema delle modalità di deposito delle informazioni relative alle RF, la nota rinvia alle linee guida approvate con d.m. n. 107 del 9 giugno 2022.

Indicazioni per gli Uffici del RUNTS a seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni.

La nota fornisce infine alcune indicazioni agli uffici del RUNTS con riferimento a specifiche richieste riguardanti gli enti che hanno ottenuto l'iscrizione a seguito di trasmigrazione. In particolare:

- entro 90 giorni dall'iscrizione dopo il procedimento di verifica, gli enti devono inserire a sistema atti e informazioni attraverso le funzionalità loro riservate rendendoli disponibili sul "back office";

- gli Uffici assicureranno la pubblicità delle informazioni e dei dati;

- il termine di 90 giorni non deve essere considerato perentorio, dopo la scadenza gli uffici potranno diffidare gli enti inadempienti assegno un ulteriore termine oltre il quale, in mancanza di valide giustificazioni, l'ente sarà cancellato;

- con riferimento ai bilanci depositati dagli enti trasmigrati nella fase di popolamento iniziale del RUNTS, gli Uffici avranno cura di verificare primariamente l'avvenuto utilizzo della modulistica di cui al d.m. n. 39/2020, obbligatoria per gli enti qualificati come APS, ODV, Onlus a partire dall'esercizio 2021.

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