Sentenza redatta in formato digitale: da quando decorre il termine lungo di impugnazione?
24 Novembre 2022
La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente, accogliendo la preliminare eccezione di intempestività dell'impugnazione sollevata dalla controricorrente.
Secondo i giudici l'eccezione di tardività si fondava su un presupposto corretto, vale a dire che il dies a quo del decorso del termine di impugnazione doveva indentificarsi con la data cui la sentenza risultava «redatta e trasmessa telematicamente con l'applicativo Consolle del Magistrato».
Viene infatti evidenziato che «in tema di redazione della sentenza in formato digitale, il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con conseguente decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ.» (così, da ultimo, in motivazione Cass. n. 2362/2019).
Pertanto, per i provvedimenti redatti e depositati dal giudice telematicamente, il dies a quo di decorrenza del termine c.d. "lungo" per impugnare si identifica con «la data in cui il magistrato estensore ha apposto la firma in modalità telematica» (così, sempre in motivazione, Cass. n. 2362/2019, cit.)
E', dunque, irrilevante la data in cui la cancelleria conferisce il numero di repertorio alla sentenza, giacché la «attestazione del cancelliere completa la rappresentazione “esterna” dell'apposizione della firma digitale, garantendo che il documento informatico ne sia munito in originale», in ciò esaurendo la sua funzione. |