Stress lavorativo e INAIL

Teresa Zappia
24 Novembre 2022

Sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro.

Può essere negata l'indennizzabilità della malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo?

In linea generale, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di indennizzabilità della malattia professionale, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione, ma collegato con la prestazione stessa ex art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro.

Tale orientamento ha condotto, ad esempio, ad estendere la protezione assicurativa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta meritevole di tutela non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata, ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente.

Si rammenta, inoltre, che la Corte costituzionale (sent. n. 179/1988) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 1124/1965, dichiarando che l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché sia comunque provata la causa di lavoro.

Può, dunque, affermarsi che sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.

In estrema sintesi: ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.