Doveri e responsabilità degli organi sociali nella gestione della crisi

La Redazione
25 Novembre 2022

Assonime ha pubblicato la Circolare n. 27 del 21 novembre 2022 dedicata a “I doveri degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi nel nuovo Codice della crisi”.

La Circolare Assonime 21 novembre 2022, n. 27 esamina le disposizioni del Codice della crisi d'impresa relative ai doveri e alle responsabilità degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi, come da ultimo modificate dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in attuazione della Direttiva (UE) 1023/2019, soffermandosi in particolare:

1)sulla definizione di crisi e di probabilità della crisi (c.d. pre-crisi);

2) sulle modifiche alla disciplina degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;

3) sui doveri dell'organo di controllo societario nell'ambito della nuova procedura di composizione negoziata della crisi.

Il Legislatore, come evidenziato nel documento, per anticipare la rilevazione della crisi nell'ottica della prevenzione, ha ridefinito il concetto di crisi con l'abrogazione del sistema degli indici e degli indicatori e ha sistematizzato i livelli di difficoltà delle imprese in tre fasi: pre-crisi: quando vi è uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi; crisi: “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”; insolvenza: lo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

La circolare evidenzia che, al fine rendere effettive le nuove regole finalizzate all'emersione tempestiva, è necessaria un'attività di monitoraggio costante dell'andamento della società da parte dell'organo amministrativo e dell' organo di controllo, che hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato (art. 2086 c.c.), che consenta di rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico-finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa; verificare la non sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i dodici mesi successivi; ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l'accesso alla composizione negoziata della crisi.

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