Invalido l'accesso illimitato al registro dei titolari effettivi

La Redazione
28 Novembre 2022

La Corte di Giustizia UE dichiara illegittima la disciplina della Direttiva Antiriciclaggio nella parte in cui prevede l'accessibilità al pubblico, in ogni caso, delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società.

Con due sentenze gemelle, pronunciate nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'invalidità della disposizione della c.d. direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.

La normativa in esame è contenuta, appunto, nella Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, c.d. Direttiva Antiriciclaggio: in particolare, l'art. 1, paragrafo 15, lettera c) prevede che Gli Stati membri devono garantire che l'informazione sui titolari effettivi di società e altre persone giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso a qualsiasi membro del pubblico in generale.

La Corte di Giustizia ha ritenuto ingiustificato l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, poiché costituirebbe una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta. Infatti, le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo.

Se è vero che l'obiettivo del legislatore è stato quello di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, mediante l'istituzione di un registro dei titolari effettivi che garantisca trasparenza, tuttavia, secondo la Corte, l'ingerenza risultante da siffatta misura non è né limitata allo stretto necessario né proporzionata all'obiettivo perseguito.

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