Nell'attribuzione di responsabilità la parte deve provare la reale dinamica del sinistro

Redazione Scientifica
28 Novembre 2022

La vittima di un incidente stradale deve allegare prova della reale dinamica dei fatti nel giudizio di accertamento di responsabilità, a pena di rigetto della domanda per insufficienza probatoria.

A seguito di un ricorso con attribuzione di colpa nella dinamica di un sinistro stradale, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul ruolo fondamentale che la ricostruzione dei fatti riveste nell'individuazione dei responsabili.

Il sinistro vedeva coinvolti un camion e un ciclomotore il cui conducente aveva subito un incidente a seguito di un dislivello nella strada, della presenza di fango sulla carreggiata e, a suo dire, di una manovra incauta da parte dell'autista del camion.

Entrambi i gradi di giudizio di merito avevano negato il risarcimento per la vittima dell'incidente alla luce del fatto che questi non aveva effettuato una pronta ricostruzione dei fatti, tale da consentire ai giudici di merito di accertare la dinamica di quanto accaduto.

Decisione confermata anche nel giudizio di legittimità, poiché «nella specie la reale dinamica della caduta e la condotta di guida immediatamente precedente dell'appellante non sono emerse con concretezza né dalla documentazione in atti né dalle dichiarazioni dei testimoni escussi»; e «non può dirsi provata la condotta di guida dell'autista del camion rimasto sconosciuto».

Viene anche evidenziato come il ricorso in cassazione contenesse un'inammissibile riproposizione delle istanze avanzate nel giudizio di merito, riaffermando la propria originaria tesi difensiva, «articolando censure che la stessa invero presuppongono, laddove essa è rimasta viceversa in radice esclusa nel doppio grado del giudizio di merito» proprio per la mancanza di una idonea allegazione di prova dei fatti affermati.

Ribadisce la Corte che «solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale».

Su tale base, oltre che per la mancata ricostruzione dei fatti allegati, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

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