L’autorizzazione del tribunale alla cessione dell’azienda nella composizione negoziata

La Redazione
28 Novembre 2022

L'ordinanza di Parma riguarda i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione da parte del tribunale, nell'ambito di una procedura di composizione negoziata, alla richiesta avanzata da una s.r.l. di cessione definitiva dei rami aziendali e delle giacenze di magazzino (art. 10 d.l. 118/2021)

Il Tribunale di Parma ritiene che possa essere autorizzata la cessione dell'azienda o di suoi rami nell'ambito di una procedura di composizione negoziata purché sia previsto l'espletamento di una procedura competitiva oltre a pubblicità ed informative da rendere a potenziali interessati e a condizione che:

-sussista un progetto di risanamento sviluppato tramite lo svolgimento di trattative che consenta il superamento della situazione di squilibrio economico finanziario della ricorrente;

- la cessione dell'azienda risulti funzionale alla continuità aziendale coerente con il piano delineato con il piano di risanamento delineato o prospettato e alla migliore soddisfazione dei creditori.

- la cessione risponda all'interesse del ceto creditorio, da valutarsi:

  • attraverso un giudizio prognostico sulla presumibile soddisfazione degli stessi creditori incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare e
  • verificando che sussistano le stesse modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto di risanamento del debitore, che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative.

Nel caso di specie il Tribunale di Parma autorizza la cessione dei rami di azienda individuati della s.r.l. ricorrente ritenendo sussistenti le condizioni sopra evidenziate.

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