Escluso il concorso di colpa se il superamento del limite di velocità era ininfluente

Redazione Scientifica
29 Novembre 2022

Il concorso di colpa può essere escluso qualora la condotta, pur colposa, di uno dei due conducenti, sia tanto minima da non aver alcuna influenza sul verificarsi del fatto dannoso? In alcuni casi l'efficacia eziologica della condotta del danneggiato può essere assorbente di quella tenuta dal danneggiante?

Con riferimento alla responsabilità da sinistro stradale, è recente una sentenza con la quale la Corte di Cassazione si è soffermata sul tema del concorso di colpa del danneggiato, che nel caso specifico perdeva la vita in seguito all'incidente in auto, riconoscendo la possibilità che nei casi in cui la violazione da parte di uno dei soggetti coinvolti sia minima, a fronte di una violazione ben più grave della controparte, venga escluso ogni tipo di concorso.

La domanda risarcitoria degli eredi veniva rigettata dal Tribunale, che imputava il sinistro esclusivamente alla condotta del deceduto. Tale statuizione veniva confermata dalla Corte d'appello, la quale avvalorava le prove raccolte che avevano attestato come l'impatto mortale fosse avvenuto a causa dell'invasione della corsia di marcia da parte del deceduto. Avverso la sentenza proponevano ricorso per la sua cassazione gli eredi del defunto, censurando la valutazione fatta dalla Corte territoriale sulla perizia utilizzata e proveniente dalla parte inquirente nel distinto processo penale. Lamentavano poi la lievità dell'invasione di corsia sostenendo altresì come dalla stessa perizia fosse comunque emerso che anche il conducente sopravvissuto avesse tenuto comunque una velocità – se pur di poco – superiore a quella consentita.

I Giudici della Suprema Corte non ritengono tuttavia ammissibile il ricorso proposto dagli eredi del defunto. Con riferimento al supposto concorso di colpa del conducente sopravvissuto, la Corte ricorda la necessaria valutazione della condotta di entrambi quelli coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza; l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente.

Nel caso concreto, il mancato lievissimo superamento del limite di velocità (la perizia parla di 4 km/h) non avrebbe potuto comunque scongiurare un identico impatto dovuto all'invasione della corsia di marcia da parte del defunto. La Cassazione rigetta il ricorso.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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