Riforma processo civile: deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

Roberto Masoni
29 Novembre 2022

Il d.lgs. n. 149/2022 ha innovato il tessuto connettivo del codice di rito introducendo il nuovo art. 127-ter c.p.c. «Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza». Questa diversa modalità di svolgimento dell'udienza rappresenta un portato della recente stagione emergenziale.
Il nuovo testo dell'art. 127-ter c.p.c.

La riforma del processo civile, di cui al d.lgs. n. 149/2022 (Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022) in attuazione della delega di cui alla l. n. 206/2021, ha innovato il tessuto connettivo del codice di rito civile introducendo i nuovi testi degli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c;, rispettivamente disciplinanti la “Udienza mediante collegamenti audiovisivi” ed il “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, quali varianti rispetto al canone tradizionale dell'udienza ”in presenza” (di cui all'art. 127, comma 1, c.p.c., a sua volta innovato nel comma 3°).

Queste diversificate modalità di svolgimento dell'udienza rappresentano un portato della recente stagione emergenziale che ha trovato scaturigine nella fase pandemica che il nostro paese ha attraversato e (si spera oramai) messo alla spalle.

In sintesi, le norme processuali ora divenute a tutti gli effetti parte del processo ordinario di cognizione, in quanto inserite tra le disposizioni generali contenute nel I° libro del codice di rito, sono state introdotte in tempo di emergenza pandemica da covid 19, quali riti processuali civili emergenziali. Nel corso del periodo emergenziale hanno costituito valida alternativa rispetto alle udienze in presenza, precluse per motivi pandemici, oltrechè per evitare contatti interpersonali negli uffici giudiziari.

Data la buona prova che hanno dato di sé, la c.d. Commissione Luiso (nominata nel marzo 2021 dalla neo ministra prof. Marta Cartabia) ha previsto di “stabilizzare” definitivamente i riti in discorso (su cui infra). La proposta è stata trasfusa in un emendamento governativo (12.9) al d.d.l. di riforma del processo civile n. 1662 (“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione delle controversie”) che a suo tempo era stato depositato al Senato in data 9 gennaio 2020 dall'ex ministro Guardasigilli del Governo Conte, on. Bonafede.

Tale emendamento governativo è stato approvato dall'assemblea del Senato nella seduta del 21 settembre 2021, previa parziale riformulazione a seguito della presentazione di un sub emendamento (12.9.1) proposto (nella seduta dell'8 settembre 2021 della Commissione Giustizia del Senato) dai senn. Mirabelli e Cirinnà (con parere favorevole del relatore e del Governo).

La legge delega n. 206/2021, dispone: “prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice” (art. 17, comma 6, lett. m).

Dando attuazione alla legge delega, a sua volta, l'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022) dispone: “l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”. Prosegue il capoverso: “con il provvedimento ci cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito di note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede entro cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni d'urgenza delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati”.

Stabilizzazione dei riti emergenziali civili; cartolarizzazione d'udienza

Nell'ottica di un intervento normativo “selettivo” sul tessuto processuale esistente, la Commissione c.d. Luiso ha elaborato molteplici “modifiche al rito ordinario di primo grado, appello e cassazione” (p. 31 e segg. della relazione).

Nell'ambito di questi interventi dedicati alla procedura civile, la Commissione aveva riservato spazio alla “stabilizzazione della normativa emergenziale” (p. 81 e segg.).

Nella Relazione si legge: “la positiva sperimentazione di tali modalità di svolgimento dell'udienza (udienza con scambio di note scritte e con collegamento da remoto) fa ritenere opportuno introdurre disposizioni codicistiche che consentano di mantenere, anche al termine dell'emergenza pandemica, le innovazioni introdotte”.

Per una sorta di eterogenesi dei fini, in quanto conformi agli obiettivi fissati dal PNRR funzionali alla “riduzione del tempo del giudizio”, i nuovi riti processuali emergenziali civili sono divenuti strumentali rispetto agli “obiettivi di speditezza del processo civile” (art. 1, comma 1, l. delega n. 206/2021)

Sul punto, le proposte formulate dalla Commissione ministeriale solo in parte sono state recepite nell'emendamento legislativo governativo alla delega del processo civile depositato alla Commissione Giustizia del Senato in data 16 giugno u.s.

La sostituzione dell'udienza in presenza mediante deposito in modalità telematica di note scritte costituisce una delle più significative modalità di svolgimento virtuale di essa.

La previsione di c.d. cartolarizzazione dell'udienza fu introdotta dalla legislazione emergenziale con l'intento di ovviare ai problemi pandemici che hanno caratterizzato il recente passato. Tale modalità ha dato buona prova di sé in termini di efficienza processuale e di efficace profilassi antipandemica, ovvero di distanziamento tra gli operatori del processo, consentendo l'esercizio della giurisdizione in sicurezza.

Cenni al deposito di note scritte nella legislazione emergenziale

Da un punto di vista storico, il rito c.d. cartolare venne introdotto dall'art. 83 d.l. n. 18/2020, conv., con modificazioni, nella l. n. 27/2020.

Come è stata elemento distintivo della schizofrenica bulimia della legislazione emergenziale, poco tempo dopo tale rito fu rimodellato ab imis in forza della disposizione affidata all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv., con modificazioni, in l. n. 77/2020 (Misure urgenti per la tutela della salute, sostegno al lavoro, e all'economia, nonché di politiche sociali connesse l'emergenza epidemiologica da Covid -19: c.d. decreto rilancio).

La disciplina normativa originaria dettata per disciplinare l'udienza cartolare (come configurata dall''art. 83 cit.) era assai semplice, anzi epigrammatica, al punto da scontare talune non secondarie lacune, come, ad es., quella concernente le conseguenza processuale scaturente dall'omessa previsione del mancato deposito delle note scritte autorizzate.

A tale lacuna avrebbe sopperito l'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34.

Questa disposizione ha avuto il merito di meglio dettagliare taluni snodi procedurali, eliminato talune ridondanze lessicali ed incongruenze e colmato la testè evidenziata lacuna, rimodellando il rito cartolare secondo una prospettiva processuale post emergenziale stabile, relativamente definitiva.

Quest'ultima disposizione era stata introdotta con trasparenti motivazioni antipandemiche (come precisa l'art. 221, comma 2, d.l. n. 34 “tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19”), nell'ottica di evitare contatti interpersonali tra difensori e giudice in udienza, quest'ultima luogo di contagio, assembramento e trasmissione del virus. La partecipazione all'udienza veniva così sostituita dal deposito in forma telematica di note scritte (o note d'udienza).

La processualistica aveva osservato che l'udienza virtuale sostituita dallo scambio telematico di note scritte, nella prassi giudiziaria, si era nel corso del tempo evoluta e trasformata, finendo per assolvere plurime e diversificate finalità, non solo e non tanto connesse a motivazione di tipo sanitario, quanto piuttosto con l'efficienza e la buona organizzazione del processo.

Proprio tali positivi risultati in temimi di efficienza, in grado di riverberarsi sul celere svolgimento del giudizio (obiettivo del PNRR), vengono richiamati dalla relazione ministeriale al testo c.d. Luiso per proporne una definitiva “stabilizzazione”, elevando tale procedura a strumento di carattere generale, inserito a pieno titolo tra le disposizioni generali contenute nel libro primo del codice di rito civile.

Nella Relazione si legge che tale innovativa modalità di svolgimento d'udienza sarebbe in grado di “permette(re) ai difensori delle parti di superare le difficoltà derivanti da possibili impegni concomitanti”.

Ciò è vero, ma non solo,

In realtà, la disciplina processuale emergenziale agevola le esigenze dei difensori anche da un punto di vista logistico, tutte le volte in cui la sede dello studio professionale, come talvolta accade, sia lontano dalla sede d'udienza. In tal modo il risparmio di energie per il difensore e quindi l'esborso economico del cliente appare trasparente, non essendo necessario valersi della tradizionale figura del domiciliatario sostituto d'udienza in loco.

Gli indicati effetti positivi non sono unicamente retaggio del difensore, ma vanno anche a beneficio del giudice.

La modalità cartolare di svolgimento dell'udienza permette, a quest'ultimo non solo un migliore e pregnante governo del ruolo, ma pure un considerevole risparmio di tempo, in particolare, in sede di svolgimento dell'udienza in presenza.

Disciplina diacronica

Il ritiro emergenziale, come definito dall'art. 221 del d.l. n. 34/2020, ha vigenza fino al 31 dicembre 2022 (per effetto della proroga dell'originario termine di durata come disposta dall'art. 16 del d.l. n. 229/2021; c.d. decreto mille proroghe).

I nuovi testi affidati agli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c., come innovati dal d.lgs. n. 149/2022, avranno vigenza dal 1° gennaio 2023 (per espresso disposto dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149), in sostituzione della disciplina affidata all'art. 221, commi 4, 7 e 8 del d.l. n. 34.

Il nuovo testo dell'art. 193, comma 2, c.p.c., come innovato dal d.lgs. n. 149 cit., reca la nuova, alternativa, modalità di giuramento del c.t.u. senza comparizione in udienza: “in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento di cui al primo comma.” (in piena continuità con la previsione affidata all'art. 221, comma 8, d.l. n. 34/2020, vigente fino al 31 dicembre prossimi). La novellata previsione avrà vigore a far data dal 30 giugno 2023 (art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022).

Dialogo tra i due testi normativi

Il testo originario dell'art. 221 precisa che le note scritte vanno depositate in “telematico”.

La precisazione è opportunamente caduta nel testo novellato del codice (art. 127-ter), dato che la riforma processuale ha chiarito senza ombra di dubbio che gli atti processuali di parte vanno depositati “esclusivamente” con modalità telematiche (v. art. 196-quater disp. att. c.p.c., novellato). E non è del pari discutibile che le note scritte siano atti di parte che come tali soggiaciono a tale obbligo.

Le note scritte vanno depositate in un “termine non inferiore a quindici giorni” (art. 127-ter, comma 2). Il testo originario stabiliva che il termine fosse calcolato a ritroso rispetto all'udienza, “fino a cinque giorni della udienza”, invece il nuovo testo normativo ha stabilizzato la decorrenza del termine, non più ancorata alla data dell'udienza cartolare, ma piuttosto al provvedimento che ne dispone la sostituzione. La durata del termine di deposito delle note è determinata discrezionalmente del giudice (v. art. 175 c.p.c.), ma pur sempre nel rispetto del diritto di difesa.

Il nuovo testo normativo non ha ripetuto che la sostituzione viene “comunicata alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata dell'udienza” (art. 221, comma 4, d.l. n. 34).

E' implicito che il termine per le note scritte viene assegnato a tutte le parti nel rispetto del diritto di difesa, mediante assegnazione di un unico termine oppure di termini sfalsati (Trib. Bologna 28 dicembre 2020, in Giur. It,. 2021, 1378).

Non pare possibile che il giudice assegni un ulteriore termine per note di replica, stante la funzione esplicata dalle note che, laddove ammesse, appesantirebbero eccessivamente il contraddittorio.

Il contenuto delle note scritte è rimasto immutato nel passaggio al nuovo testo del c.p.c.

In ogni caso, le note devono contenere (“le sole”, e perciò unicamente) “istanze e conclusioni”. Tali atti sono null'altro che note scritte d'udienza o verbalizzazioni d'udienza, non certo memorie, pertanto dovrebbero essere (il condizionale è d'obbligo causa le distorsioni della prassi), intrinsecamente, “sintetiche”. Appariva pertanto pleonastica la precisazione che si leggeva nel testo proposto dalla Commissione c.d. Luiso che disponeva che le note scritte fossero “sintetiche”.

L'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 nulla precisava con riguardo alla natura del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note scritte, facendo logicamente opinare la natura ordinatoria del termine (art. 152, comma 2, c.p.c.).

Accogliendo il suggerimento della Commissione, il nuovo testo ha precisato che il termine assegnato dal giudice è “perentorio”. Ciò dovrebbe significare che le note depositate in ritardo non dovrebbero essere prese in considerazione dal giudice (essendo considerate tamquam non esset).

Già il testo dell'art. 221 prevede un'embrionale procedimento di opposizione alla disposta sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte (“ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale”).

Il nuovo testo normativo ha meglio dettagliato la procedura.

Dispone il capoverso dell'art. 127-ter, novellato: “entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui sostituisce l'udienza” (unicamente) la “parte costituita” in giudizio può dispiegare opposizione.

Nell'attuale, come nel precedente (seppur ancora vigente) testo normativo, il giudice non è vincolato dall'opposizione proposta dalla parte(“il giudice provvede entro i successivi cinque giorni”).

Oggi la nuova disposizione processuale ha chiarito che tale decisione (avente forma di “decreto”) è “non impugnabile”.

Solo in caso di “istanza proposta congiuntamente da tutte le parti” (evidentemente “costituite in giudizio”), la richiesta è vincolante, dato che solo in tal caso il giudice è tenuto a disporre “in conformità”, fissando l'udienza in presenza.

Nell'art. 127-ter viene meglio dettagliata la procedura che, per effetto dell'inattività delleparti, conduce alla cancellazione della causa dal ruolo ed all'estinzione del giudizio (analogamente a quanto dispongono per l'udienza in presenza gli artt. 181 e 309 c.p.c.), come regolata dal 4° comma (“se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare in udienza.il giudice ordina la cancellazione dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”).

A questo riguardo sembrano previste due opzioni: le parti omettono di depositare le note (unica ipotesi prevista dall'art. 221, comma 4); oppure (come dispone la novella) le parti non depositano le note “nel termine perentorio assegnato dal giudice”.

Lessicalmente ciò pare significare che, se le note vengono depositate fuori termine (il termine di deposito è qualificato “perentorio”) si innesca la procedura di cancellazione della causa dal ruolo. In tal caso, le note scritte depositate in ritardo sono considerate tamquam non esset e pertanto il contegno processuale della parti viene ritenuto di diserzione dall'udienza cartolare, innescando la procedura che conduce all'estinzione del processo.

Infine, il 3° comma dell'art. 127-ter c.p.c. dispone: “il giudice provvede entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”.

La previsione fa il paio con quella dettata in tema di “pronuncia dei provvedimenti” dall'art. 186 c.p.c. per l'udienza in presenza, con previsione di riserva da sciogliere nei successivi cinque giorni.

Ambito applicativo

Come si è notato nel precedente §, nel raffronto con l'art. 221, comma 4 (vigente fino al 31 dicembre 2022) e l'art. 127-ter c.p.c. (vigente dal 1° gennaio 2023) si riscontrano modeste differenze, per quanto la nuova disposizione normativa inserita nel I° libro del codice di rito evidenzi una migliore formulazione lessicale complessiva, oltrechè un maggiore dettaglio.

Invece, i cambiamenti sono trasparenti per quanto attiene all'ambito applicativo dell'istituto.

Il testo originario ammette la sostituzione dell'udienza mediante deposito della cartula unicamente per “le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”.

La norma codicistica ne ha invece esteso l'applicabilità alla “udienza se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” (art. 127-ter, comma 1).

Con riguardo al riferimento agli ausiliari del giudice, la norma si comprende alla luce del tenore dell'art. 193, capoverso c.p.c., novellato, che ammette la sostituzione del giuramento (in presenza) del c.t.u. mediante deposito di dichiarazione sottoscritta di giuramento, con firma digitale.

Con riferimento alla presenza del pubblico ministero, la norma va letta in combinato disposto del nuovo testo dell'art. 473-bis 51, c.p.c., novellato.

La novellata previsione riguardante il procedimento a domanda di congiunta (di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni) ammette la sostituzione dell'udienza in presenza avanti al tribunale mediante deposito di note scritte. Ciò è consentito anche quando è previsto l'intervento e la presenza in udienza del p.m. In tal caso, la sostituzione è ammessa quando le parti ne fanno (congiuntamente) “richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473-bis 13, terzo comma”.

La previsione si pone in continuità con quanto già dispone l'art. 23, comma 6, d.l. n. 137/2020, conv. in l. (la cui vigenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 16, comma 1, d.l. n. 228/2021, conv., con modificazioni, in l. n. 15/2022; mileproroghe).

La presenza di soggetti diversi dalle parti

La novità lessicale di maggiore significato del nuovo testo emerge sotto altro profilo. In particolare, laddove il novellato testo ammette la sostituzione dell'udienza con le note scritte in “presenza di soggetti diversi dalle parti”, mentre il testo dell'art. 221 si limita a richiamare la “presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”.

La mutatio legis è conseguenziale al tenore della delega (art. 17, comma 17, lett. m), l. n. 206/2021), quale risultante da un sub emendamento approvato dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta dell'8 settembre 2021.

Ad una prima lettura superficiale, la nuova formula contenuta nel neofita testo normativo sembrerebbe dotata di un significato dirompente. Prevedendo che, anche laddove il codice di rito disponga la presenza delle parti in udienza, sia consentita la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte. Se così fosse, unicamente per le udienze di assunzione della prova testimoniale, dei sommari informatori o di altri soggetti non sarebbe possibile la sostituzione d'udienza col deposito di note scritte.

Quella testè riferita è un interpretazione che a tutta prima non pare compatibile con una lettura sistematica del testo codicistico.

E' noto che, quando la norma codicistica richiama la presenza in udienza della “parte”, intende in realtà riferirsi al suo difensore. Quando invece il testo normativo richiama la “comparizione personale della parte” (ovvero, utilizzando espressioni consimili), onera la parte di presentarsi personalmente innanzi al giudice, non a mezzo del difensore (MANDRIOLI, CARRATTA).

Per dare un senso compiuto al disposto normativo, compatibile con la trama dei principi processuali, sembra ipotizzabile che le udienze sostituibili mediante deposito di note scritte siano unicamente quelle nelle quali il codice richiama la presenza delle “parti”, non le udienze nelle quali è prevista “comparizione delle parti personalmente”, ovvero “comparizione personale” delle medesime.

Se si condivide l'interpretazione, l'innovazione contenuta nel testo dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c. è meno eclatante, di minore portata sostanziale di quanto ipotizzabile, frutto più che altro di maquillage lessicale.

Se così è, in concreto, ciò significa che le udienze chiamate per interrogatorio libero (art. 117 c.p.c)., interrogatorio formale (art. 230), giuramento decisorio (art. 238) e tentativo di conciliazione della parte, che deve “comparire personalmente” avanti al giudice (art. 185), come prevede la novellata “udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa” (di cui all'art. 183 c.p.c.), continuano a scontare l'onere di comparizione personale della parte.

Nè appare possibile la sostituzione di tali udienze mediante deposito cartolare.

Limiti di utilizzo?

La collocazione della art. 127-ter tra le disposizioni del primo libro contenenti “Disposizioni generali”, come pure i sostantivi declinati in termini generici utilizzati dal legislatore delegato (“giudice” ed “udienza”), evidenziano l'ampiezza dello spettro applicativo della disposizione, cui non paiono riconnettersi limiti applicativi.

Non sembrano individuabili concreti limiti di utilizzo del mezzo, se non da un punto di vista soggettivo (per la presenza di soggetti diversi da quelli indicati dalla norma).

Neppure sembrano sussistenti limiti di carattere processuale nell'utilizzo del nuovo canone procedurale; né con riguardo all'organo giurisdizionale, che può rivestire veste monocratica o collegiale, professionale o non professionale (leggi: GDP; su cui v. l'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 149), di primo o secondo grado; né con riguardo alla tipologia del rito, che pare pertanto applicabile anche al processo semplificato di cognizione (v. art. 281-decies c.p.c., novellato), salvo che per quello lavoristico (che prevede “comparazione personale delle parti” all'udienza di discussione; art. 420 c..p.c.); e neppure con riguardo alla tipologia di udienza (salvo che sia prevista “comparizione personale delle parti” - come dispone il nuovo testo dell'art. 183 c.p.c.- ovvero, di assunzione testimoniale o di sommari informatori). Dubbi sono stato sollevati solo con riguardo alla sostituibilità dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. (v. Cass. 10 novembre 2021, n. 33175, peraltro in obiter).

A questo riguardo, la norma processuale novellata non ha ripetuto, quale criterio orientativo per il giudice, quanto dispone l'art. 127-bis per l'udienza da remoto (“tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza”). Tale criterio serve a “garantire che gli adempimenti più rilevanti, quali ad es., la discussione orale della causa avvengano preferibilmente in presenza, quando le parti lo chiedano” (così si esprime la Relazione Illustrativa al d.l. n. 149, in GU, 19 ottobre 2022, p. 18).

Scelta del rito

La diversificazione delle modalità di svolgimento dell'udienza (oggi rispecchiata in modo plastico dal novellato art. 127 c.p.c., con l'aggiunta del nuovo comma terzo, da cui emergono diverse modalità alternative di svolgimento dell'udienza) è rimessa all'equilibrata scelta del magistrato istruttore (un'opzione che rientra negli istituzionali compiti del giudice, volti alla “direzione del procedimento”; art. 175 c.p.c.), il quale è tradizionalmente dominus del rito processuale (CALAMANDREI).

Egli potrà tenere conto della tipologia di attività processuali, più o meno significative, che vanno esplicate in udienza. La cui sostituzione con le note scritte contribuisce al rispetto del canone di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) come richiede l'UE; oltre a conformarsi al principio di economia del processo, a quello di efficienza del medesimo, oltrechè che a quello di “speditezza” (a tenore dell'art. 1, comma 1, legge delega n. 206).

Non sembri azzardato osservare che l'innovazione procedurale in esame nella prassi si è rivelata rivoluzionaria, avendo profondamente innovato l'approccio al ruolo, come pure mutato la mentalità del giudice civile (e dei difensori delle parti), oltrechè il modus operandi e, più in generale, l'esercizio della giurisdizione civile.

Conclusione critica

Come è stato notato, la pandemia ci ha cambiato, ma ha pure mutato il procedere processuale.

Recependo nella parte generale del codice l'udienza c.d. cartolare, il tradizionale ”audire”, ovvero, etimologicamente e foneticamente, “l'ascoltare” (dalla viva voce dei difensori delle parti: SATTA) da parte del giudice nel luogo fisico dell'aula di udienza, anch'esso è stato profondamente rinnovato.

Potendo l'attività dell'audire risolversi in un ascolto figurato, ovvero in un fenomeno non propriamente fonetico, divenuto di mera percezione intellettiva, ovvero, cartolare, di lettura di atti di parte ad opera del magistrato.

Va però criticamente osservato che, in seguito alla stabilizzazione delle note scritte quale sostitutive dell'udienza, il proficuo dialogo tra giudice e parti, l'interlocuzione d'udienza, mediante la quale il giudice può richiedere alle parti “i chiarimenti necessari”, a tenore dell'art. 183, comma 3, c.p.c., come pure “indica(re) le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”, la trattazione orale (ancora formalmente prevista dall'immutato testo dell'art. 180 c.p.c.) in molteplici frangenti può ridursi di spessore, oltrechè di contenuto, oltrechè di significato, assumendo veste di interlocuzione meramente cartolare.

E' un dato su cui riflettere quello secondo cui la sostituzione dell'udienza in presenza col contraddittorio cartolare potrebbe ulteriormente determinare il pericolo di sacrificare il contraddittorio, impoverendo ed appiattendo l'esercizio della giurisdizione, in particolare svuotando di contenuto il proficuo dialogo tra parti e giudice, inibendo il giudiziale potere di direzione del processo (art. 175 c.p.c.); il tutto sacrificato sull'altare della speditezza del processo civile (del “fare presto”, che costituisce uno dei canoni della delega n. 206, oltrechè del PNRR), finendo col fornire un'esteriore immagine negativa dell'esercizio della giurisdizione civile, in quanto esercitata da una magistratura burocratica e burocratizzata.

Riferimenti
  • Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile, Padova, 1941, 220 e segg.;
  • Satta, Commentario al codice di procedura civile, Disposizioni generali, Milano, 1959, 488;
  • Biavati, Note sul processo civile dopo l'emergenza sanitaria, in Giustizia insieme;
  • A. Rossi, Trattazione cartolare dell'udienza, in Giur. it., 2021, 6, 1379;
  • Masoni, La stabilizzazione della disciplina emergenziale processuale civile negli emendamenti al d.d.l. 1662, in questo Portale, 7 luglio 2021;
  • Panzarola, Aspetti della normativa emergenziale anticovid per il processo di cognizione, in Riv. Dir. Proc., 2021, 4, 1365 ss.;
  • Scarselli, Osservazioni al maxi emendamento 1662/S/ XVIII di riforma del processo civile, in Giustizia insieme.
  • Metafora, Fase decisoria del processo di cognizione e sua compatibilità con la trattazione scritta dell'udienza, in questo Portale, 8 gennaio 2022;
  • Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2022, XXVIII° ed., I.

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