Il foro convenzionale esclusivo esclude anche il concorso con quelli alternativi?
29 Novembre 2022
La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha chiarito se la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, sia o meno tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia contrattuale.
La questione si poneva all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il Tribunale di Lucca aveva accolto l'eccezione di incompetenza del giudice adito formulata dall'opponente-fideiussore, in virtù di una clausola del contratto di fideiussione che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.
La società opposta aveva proposto regolamento di competenza, contestando la decisione del Tribunale per non aver considerato che la clausola di determinazione del foro convenzionale contenuta nel contratto di fideiussione non era specifica e non aveva affatto escluso la competenza di altri fori concorrenti.
Secondo la ricorrente, l'opponente non aveva eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione del giudice ritenuto competente per ciascuno di essi, restando, per l'effetto, radicata la competenza in capo al giudice adito.
La Suprema Corte ha disatteso tale prospettazione, evidenziando che dalla clausola contenuta nel contratto di fideiussione emergeva una volontà concorde espressa ed univoca delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli alternativi.
Sicchè «la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione». |