Eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali: poteri del Giudice di legittimità

29 Novembre 2022

La pronuncia in commento affronta il tema dei poteri del giudice sull'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali.

Una volta che la sentenza di appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso.

La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 in applicazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come decorrenza del dies a quo.

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