Reiterazione delle contestazioni e mancata affissione del codice disciplinare

Teresa Zappia
29 Novembre 2022

Lo scarso rendimento non rientra nel c.d. minimo etico e richiede necessariamente l'affissione del codice disciplinare.

Se il lavoratore è stato licenziato per plurime contestazioni di scarso rendimento, senza la dovuta affissione del codice disciplinare che prevedeva la sanzione espulsiva per tale fattispecie di recidiva, può comunque dirsi che la pluralità dei rilievi disciplinari potesse rendere prevedibile l'esito sanzionatorio?

La contestazione disciplinare che abbia ad oggetto la violazione non di doveri fondamentali del lavoratore o del c.d. minimo etico, che devono presumersi conosciuti da tutti, ma di una specifica regola tecnica di produttività (scarso rendimento), legata ad un determinato standard medio fissato dal datore, in base alla propria organizzazione produttiva, comporta l'imprescindibilità dell'informazione preliminare ai lavoratori mediante affissione del codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti.

Tale presupposto informativo non potrebbe considerarsi irrilevante nel caso in cui la medesima condotta sia già stata oggetto di precedenti contestazioni disciplinari e di corrispondenti sanzioni nei confronti dello stesso lavoratore. L'obbligo di preventiva pubblicazione, infatti, include la previsione nel codice disciplinare dell'idoneità della recidiva a determinare una progressione sanzionatoria, legittimando il licenziamento disciplinare anziché l'applicazione di una misura conservativa.

In sintesi, se la violazione non attiene al c.d. minimo etico ma a regole derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo anche in relazione a contingenze economiche, l'ambito ed i limiti della rilevanza disciplinare della condotta del lavoratore devono essere previamente posti a conoscenza dello stesso. Il datore, ove sia mancata la regolare affissione, non potrebbe quindi sostenere a fondamento del licenziamento la conoscenza aliunde acquisita dal lavoratore circa la rilevanza disciplinare della propria condotta, né la prevedibilità delle relative conseguenze.