Il processo tributario avviato in forma cartacea può proseguire con modalità telematica

La Redazione
29 Novembre 2022

L'obbligo di seguire una determinata modalità nello svolgimento del giudizio tributario sussiste solo nel caso di giudizio telematico ab initio, non invece nel caso opposto.

La pronuncia in oggetto nasce dall'impugnazione proposta da un commercialista avverso l'avviso di accertamento ricevuto dall'Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione di alcuni importi a titolo di IRPEF. Il giudizio di primo grado, concluso in senso favorevole al contribuente, si era infatti svolto con modalità cartacea mentre il successivo atto di appello era stato notificato a mezzo PEC.

Proposto ricorso in sede di legittimità, il commercialista, secondo cui l'iniziale instaurazione del procedimento in forma cartacea impediva la proposizione dell'appello in via telematica, è però rimasto deluso.

La Cassazione richiama l'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, inserito dall'articolo 9, comma 1, lett. h), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le notifiche degli atti sono effettuate con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163. Nel caso di specie, la notifica dell'appello è avvenuta con modalità telematica, mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata che i difensori sono obbligati ad avere. Il d.m. n. 163/2013 prevede che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad usare le medesime modalità anche per l'appello. In altre parole, «l'obbligo di seguire una determinata modalità nello svolgimento del giudizio sussiste, quindi, soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio, ma non riguarda anche l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio».

Peraltro, il ricorrente non contesta che la notificazione a mezzo PEC sia avvenuta all'indirizzo di posta elettronica dei difensori della parte privata. Essa ha infatti pacificamente raggiunto il suo scopo, trattandosi di modalità comunque idonea a far entrare l'atto di appello nella sfera di conoscenza della parte suddetta. Ne consegue che, in ogni caso, l'eccezione di nullità della notificazione dell'appello era da considerare infondata.

Risultando infondati anche i rimanenti motivi di ricorso attinenti alla presunta formazione di un giudicato interno, il ricorso viene rigettato.

Fonte: Diritto e giustizia

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