Bollo auto: il contribuente ha l'onere di comunicare il cambio di residenza?

La Redazione
30 Novembre 2022

In tema di bollo auto e tasse automobilistiche, è onere del contribuente comunicare alla Regione il cambio di residenza? La Suprema Corte, pronunciandosi su un ricorso, ha vagliato la validità della notifica effettuata dall'Amministrazione al vecchio indirizzo.

La CTR della Lombardia aveva ritenuto validamente effettuata la notifica dell'avviso di accertamento per tasse automobilistiche eseguita dalla Regione Calabria nel luogo in cui il contribuente non aveva più, da oltre sessanta giorni prima dell'esecuzione della notifica, la propria residenza anagrafica, che era stata trasferita in un altro comune di un'altra regione con tempestiva annotazione del cambio nei registri del comune.

La notifica veniva quindi ritenuta valida sia in quanto il contribuente non aveva provveduto a comunicare alla Regione il trasferimento sia in perché non veniva ritenuto applicabile il principio secondo cui le variazioni dell'indirizzo del contribuente abbiano efficacia ex lege senza alcun onere in capo a questi di comunicarle all'Ufficio tributario competente (Cass. civ. n. 17109/2014, Cass. civ. n. 4997/2001), principio escluso in quanto espressamente enunciato con riferimento alla materia delle imposte sui redditi e non anche a quella delle tasse auto, oltre ad esservi anche pronunce di segno contrario.

Oggetto del ricorso in Cassazione è stata pertanto, la validità della notifica dell'avviso di accertamento fatta all'indirizzo diverso da quello di residenza.

Il ricorrente invocava la nullità della sentenza della CTR della Lombardia basata su un principio non solo non consolidato (visti i precedenti difformi), ma anche sull'assunto che non vi sia nessuna norma nell'ordinamento che consenta di ritenere tale notifica come andata a buon fine. La Suprema Corte ritiene fondate le doglianze prospettate condividendo l'errata applicazione di un principio che nella materia di tasse auto non è mai stato affermato né ha alcuna base normativa.

Ricorda, infine, la Corte, che deve ritenersi valida la notifica dell'avviso di accertamento di tasse automobilistiche effettuata alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell'art. 5, L. n. 50/1971 e dell'art. 146 c.n. o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 c.p.c. (Cass. civ., sez. V, 13 gennaio 2017, n. 739). La Corte di Cassazione accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla corte territoriale la causa affinché in diversa composizione esamini la validità della notifica.

Fonte: Diritto e Giustizia

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